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Art. 18 Autocertificazione - Coggle Diagram
Art. 18 Autocertificazione
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore presente legge
le amm interessate adottano
le misure org idonee
a garantire applicazione disposizioni
in materia di autocertificazione
e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini
a PA di cui alla L. 15/68
Delle misure adottate
1 more item...
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi
necessari per l'istruttoria del procedimento
sono acquisiti d'ufficio
quando sono in possesso dell'amm procedente
ovvero sono detenuti, istituzionalmente
da altre PA
L'amministrazione procedente può richiedere
agli interessati
i soli elementi necessari
per la ricerca dei documenti.
Parimenti sono accertati d'ufficio
dal resp del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità
che la stessa amm procedente o altra PA
è tenuta a certificare