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CAPITOLO IV, TRATTAMENTO GIURIDICO STRANIERO, NORME DI DIRITTO…
CAPITOLO IV
TRATTAMENTO GIURIDICO STRANIERO
art. 10 Cost.
c.1 - condizione regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali
c.2 - diritto di asilo
no estradizione, no espulsione
c.3 - esclusa estradizione per motivi politici
i diritti inviolabili della Cost. sono anche per lo straniero
in generale, godimento integrale dei diritti riconosciuti ai cittadini, no quelli politici
NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE
norme costituzionali sulla produzione rispetto alle norme internazionali di produzione
apertura Cost. verso la comunità internazionale
cessione di sovranità
art. 10 Cost. -
l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
(=
consuetudini di diritto internazionale
--> derivano dal comportamento uniforme degli Stati nel tempo + convinzione vincolatività)
adattamento automatico (non serve manifestazione di volontà dallo Stato italiano)
consuetudini forza costituzionale (perché ammesse da art. 10 Cost.)
solo limite dei principi fondamentali posti dalla Cost.
art. 11 Cost. -
ci consente, a condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
principio pacifista - no limitazioni purché le cessioni avvengano a favore di organizzazioni che assicurino pace e giustizia tra Nazioni
norme di diritto internazionale pattizio
(trattati internazionali)
accordo di natura negoziale tra Stati diretto a regolare i rapporti tra loro
fasi conclusione trattato
negoziazione
firma
ratifica del Presidente della Repubblica previa autorizzazione del Parlamento
adattamento speciale per acquisire effetto nell'ordinamento interno
trattati self-executing
norme sufficientemente chiare - no fonte interna, solo ordine di esecuzione (rinvio a trattato)
trattati non self-executing
atti di esecuzione e implementazione (di solito fonte di primo grado)
modello dualistico
rapporti tra ordinamento internazionale e interno collocati su piani paralleli
sovranità incardinata nello Stato e limitata da altre organizzazioni
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