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Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari (Il manuale di…
Tracciabilità
e
rintracciabilità
dei prodotti alimentari
L'art. 18 del Reg. CE n. 17/2002 introduce nel diritto alimentatre europeo la "
rintracciabilità
" di tutti gli
alimenti
e
mangimi
.
L'art. 18 si applica a tutte le fasi: produzione, trasformazione e distribuzione.
Si applica ad alimenti, mangimi e a tutti quegli animali destinati alla produzione alimentare, così come qualsiasi altra sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento o mangime.
I soggetti obbligati devono essere in grado di fornire alle autorità competenti le informazioni essenziali in merito ai loro approvvigionamenti: nominativo e recapito del fornitore, natura del bene ricevuto.
Viene anche richiesto di individuare il cliente diretto, ovvero chi ha ricevuto i prodotti.
Permette di ripercorrere la storia di un prodotto:
fasi di stoccaggio
trasformazione
confezionamento
deposito
trasporto
controlli eseguiti a monte
Il
manuale di tracciabilità
è approntato dalle aziende della filiera e approvato da un organismo di certificazione. Deve tenere conto dei seguenti elementi:
Convenzioni e visite metrologiche: vanno indicate le unità dimisura e i sistemi di misura adottati.
Sistemi di rilevazione, elaborazione e archiviazione dei dati di tracciabilità: si identificano i punti della filiera in corrispondenza dei quali si deve effettuare la valutazione delle quantità.
Schema e diagramma di tracciabilità della filiera in cui vengono indicati tutti i passaggi e i vari punti di controllo e rilevazione dati.
Modi e regole per la comunicazione del sistema ai clienti e alle altre parti interessate: va indicato con un logo o una frase che il prodotto in questione è ottenuto in una filiera tracciata.
Ruoli e responsabilità: ovvero i responsabili del sistema di tracciabilità con le rispettive mansioni.
Sistema delle verifiche analitiche: qualora siano richieste specifiche analisi occorre indicare i prodotti da analizzare e i punti della filiera da analizzare.
Aziende della filiera: ragione sociale, indirizzo, nome del responsabile.
Sistema di verifica e di controllo: la corretta compilazione dei documenti previsti e la trasmissione dei dati.
Non conformità: vanno registrate e comunicate tempestivamente.