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16 - Il sistema delle Fonti Regionali e Locali (Leggi regionali (A) si…
16 - Il sistema delle Fonti Regionali e Locali
Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata
.
La legge Cost. n.2/2001 ha attribuito alle regioni la possibilità di moodificare la propria forma di governo con leggi regionali approvate secondo una procedura aggravata operando in tal modo una
decostituzionalizzazione
di questa importante materia
le norme contenute nel Tit. V Cost. costituiscono i principi generali comuni ai due tipi di Regione.
Nuova formulazione art. 123 Cost. introdotta con L. Cost n1/1999 il clo Statuto delle Regioni di diritto comune è deliberato dal Consiglio Regionale a maggioranzaa assoluta con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non inferiore di due mesi;
E' Stato abrograto il visto del commissario di governo a seguito dell'entrata in vogore della legge Cost. 3/2001;
Il Goverrno può promuovere la questione della legittimità Costituzionale dello Statuto dinnanzi Corte Costituzionale entro 30 giortni dalla sua pubblicazione;
Referendum popolare richiesto da 1/50 elettori della Regione oppure 1/5 componenti del Consiglio regonale
Statuto deve contenere:
Forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento;
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum ssu leggi regionali e provvedimenti amministrativi della Regione ;
la pubblicazione delle leggi e dei regolamnti regionali;
la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali quale organo di consultazione tra Regione e enti locali
Si suppone la superiorità dello Statuto nei confronti della legge regionale almeno per i principi fissati ex art. 123 Cost.
Art. 122 Cost.
Il presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto salvo che lo Statuto disponga diversamente
Regioni a Statuto ordinario
ex art. 116 Cost. ammette che possano essere concesse forme e condizioni particolari anche a Regioni diverse da quelle a statuto speciale.
vedi competenza concorrente Art. 117 cost;
Leggi regionali
A)
si caraterizzano come fonte a competenza specializzata delimitata terrritorialmente e anche in relazione alle materie che spettano alla Regione, in via concorrente o in via esclusiva
B) Limiti generali:
Rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'Ord. Comunitario e dagli obblighi internazionali ex Art. 117 Cost.
Limiti ex Art. 120 Cost. (istituzione dazi e provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone;
C) Limiti Speciali:
quelli dati dai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato; dalle norme foindamentali delle riforme economico sociali e dagli obblighi internazionali assunti
Funzione legislativa
è esercitata da una unica camera:
il
Consiglio regionale
Fase 1:
Fase dell'iniziativa
spetta alla Giunta , ai singoli consiglieri ed agli elettori
gli Statuti ordinari attribuiscono questo potere anche ai Consigli comunali e Provinciali, alcuni anche ad altri Enti, il Consiglio può ricebvere nei termini di legge proposte osservazioni e progetti di legge
Fase 2:
Fase costitutiva
previo esame della Commisione cpmpetente ogni profùgetto di legge viene votato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale
Fase 3:
Fase dell'integrativa e dell'efficacia
Promulgata dal Presidente della Regione e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione e riprodotta ai fini di conoscenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Vacatio legis 60 gg.dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
Regolamenti regionali
Sono Fonti di livello secondario
sono menzionarti rispettivanete all'interno
dei seguenti art. della cost:
121 c. 2 e 4; 123 e 117 c.6
Fonti Locali:
Statuti delle Provincie Comuni e citta metropolitane
Art. 114 Cost.
fa esplicito riferimento agli Statuti degli enti locali;
Potestà Statuaria Province e Comuni
è disciplinata dall'art. 6 d.lgs. 267/200
la potestà normativa (intesa come potestà
statuaria e regolamentare) art. 4 c. 1 L. 131/2003
Procedimento approvazione Statuto prevede:
Voto favorevole 2/3 del Consiglieri;
in caso di esito negativo successive sedute che richiedono l'approvazione a maggioranza assoluta per due volte consecutive
Viene pubblicato nel Bollettino ufficale della Regione ed entra in vigore 30 gg. dopo la pubblicazione
Regolamenti comunali
Corte Cost. sent. 250/119
art. 117 Cost. c. 5:
I Comuni le Province e le Citta metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgiment delle funzioni a loro attribuite
Modificazioni territoriali
l'art. 132 c.1 Cost. per la fusione di Regioni esistenti o creazioni di nuove Regioni
richiede:
una legge costituzionale
un minimo di 1.000.000 di abitanti
la richiesta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interssate
L' art. 132 c. 2 Cost. per il distacco di Province e Comuni richiede:
una legge ordinaria
la richiesta delle Province e dei Comuni interessati
il parere dei Consigli regionali
l'approvazione della maggioranza della popolazione interesata (Province o Comuni) espressasi mediante
referendum
Art. 133 c.1 Cost.
Mutamenti Provinciali
occorre:
una legge ordinaria
l' iniziativa dei Comuni coinvolti
il parere della Regione
L' art. 133 C. 2 Cost. richiede per la costituzione di Nuovi Comuni:
Legeg Regionale
sentire le popolazioni interessate