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LA SOCIETà IN NOME COLLETTIVO (Forma dell'atto costitutivo (Pubblicità…
LA SOCIETà IN NOME COLLETTIVO
Disciplina della società
La società in nome collettivo è disciplinata per molti aspèetti dalle norme della scoietà semplice, con l'aggiunta di alcune norma specifiche.
In particolare, misultano discplinati quasi integralmente dalle disposizioni relative alla società semplice i conferimenti dei soci, i criteri alla ripartizione degli utili,la partecipazione dei soci ai guadagni
Forma dell'atto costitutivo
Quando si vuole costituire una società in nome collettivo,il contratto deve necessarriamente assumere la forma della scrittura privata autenticata o atto costitutivo o dell'atto pubblico, con l'intervento di un natoaio pubblico ufficiale, che certifica l'autenticità delle firme poste sul contratto. La forma richieesta non è neccesaria per la sua validtà, ma per porla nel registro nelle imprese in modo che diventi una società regolare
Elementi essenziali:
-generalità dei soci
-la ragione sociale
-i soci ai quali vengono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza della società
-la sede sociale
-l'oggetto sociale
-il valore dei conferimenti
-le prestazioni che devono eseguire gli eventuali soci d'opera
-i criteri di ripartizione degli utili tra i soci
-la partecipazione ai guadagni e alle perdite
-la durata della società
Pubblicità legale
Entro trenta giorni dalla costituzione di una società in nome collettivo gli amministratori devono provvedere al deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese, cioè presso la camera di commercio dove la società ha istituito la sua sede locale.
Nel suddetto vengono iscritti i principali fatti relativi alla società:
-La nomina e la revoca degli amministratori della società
-Le modificazioni dell'atto costitutivo
-Lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori
Società Irregolare
Una s.n.c viene considerata irregolare, quando è del tutto valida dal punto di vista giuridico, ma che viene regolata dalle norme della società semplice.
Società di Fatto
La società di Fatto ricorre quando due o più persone esercitano un'attività economica in comune allo scopo di dividere gli utili ma senza la stipulazione di un vero e prtoprio atto costitutivo tra soci
Responsabilità tra soci
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è una responsabiltà sussidiaria o secondaria rispetto a quella della società, in quanto i creditori della società possono pretendere il pagamento dei debiti sociali dai singoli soci dopo avere agito inutilmente sul patrimonio della società
In una società in nome collettivo tutti i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali
L'amministrazione e la rappresentanza
Le norme sull'amministrazion e la rappresentanza sono sostanzialmente le stesse, con alcune modifacazioni rispetto a quelle della società semplice
I soci di una società in nome collettivo non possono svolgere attività concorrente con l'attività della società o assumere la quota di socio illimitante e responsabile in una società conocorrente,ma si tratta di norma derogabile della diversa volontà delle parti.
Il capitale sociale
Il capitale sociale di una società in nome collettivo è costituito dal valore dei conferimenti promessi dai soci nell'atto costitutivo e già eseguito dai soci.
La legge stabilisce alcune norme, per garantire, icreditori a tutela del capitale sociale:
-è previsto il divieto di retribuzione degli utili fittizi;
-se si verifica una riduzione del capitale sociale per perdita, la società non può più distribuire utili fino a quando non effettua la reintegrazione o la riduzione del capitale sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale
LO scioglimento di una società in nome collettivo è discpilinato con il rinvio alle norme in materia di società semplice,salvo alcune disposizioni specifiche:
-lo scioglimento si può verificare anche in seguito della dichiarazione di fallimento della società che eserciti un'attività
-la necessità di dare pubblicità alla liquidazione alla cancellazione della società attraverso l'iscrizione dei relativi atti all'ufficio del registro delle registro delle imprese