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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Procedimento amministrativo si può definire…
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Procedimento amministrativo si può definire come quell'insieme di atti finalizzati alla manifestazione dell'effetto giuridico tipico di una fattispecie, attraverso cui la Pubblica amministrazione manifesta la propria volontà.
L'azione amministrativa è retta dai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, principi che si pongono come manifestazione dei principi costituzionali, enunciati all'art.97, dell'imparzialità e del buon andamento.
Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi principali:
La
fase dell’iniziativa
: l’atto iniziale del procedimento può consistere in un’istanza del soggetto interessato al provvedimento finale (parte privata o altro soggetto pubblico) oppure in un’autonoma scelta della stessa amministrazione procedente (procedimento d’ufficio).
L’iniziativa da parte di soggetti privati viene posta in essere con i seguenti atti:
– istanza, con cui l’interessato tende ad ottenere un provvedimento favorevole;
– denuncia, con la quale chiede all’autorità amministrativa di eliminare o reprimere gli abusi descritti nella stessa. La presentazione della denuncia può costituire una facoltà, un onere (es.: denuncia dei danni di guerra) od un obbligo (denuncia dei redditi);
– ricorso, con cui viene impugnato innanzi all’Autorità Amministrativa un provvedimento che si assume viziato per illegittimità o ingiustizia nel merito.
La
fase istruttoria
: È la fase nella quale si acquisiscono e si valutano i singoli dati (fatti e interessi) pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto. In questa sede, dunque, vengono verificate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione, nonché le circostanze fattuali e tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’azione amministrativa.
È la
fase deliberativa
del procedimento, in cui si determina il contenuto dell’atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso.
La
fase integrativa dell’efficacia
: una volta adottato l’atto finale (che dunque è «perfetto» ma ancora «inefficace»), si compiono tutti gli adempimenti generalmente previsti per consentirgli di dispiegare i propri effetti giuridici (come, ad esempio, obblighi di controllo e di pubblicità).
Nel nostro ordinamento, sulla base dei più generali principi costituzionali in materia di azione amministrativa, risulta accolto il principio del giusto procedimento.
Esso tende a garantire la corretta formazione della volontà dell’amministrazione, che deve svolgersi in forme tipiche, osservare determinate procedure, assicurare pubblicità e trasparenza, consentire la partecipazione dei soggetti coinvolti nel procedimento, sia di quelli direttamente destinatari del provvedimento finale sia di quelli che dal provvedimento possono eventualmente subire un pregiudizio.
Tale disciplina si fonda sui seguenti principi:
1) l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi;
2) l’individuazione di un responsabile del procedimento, quale soggetto di riferimento cui è affidata la responsabilità dell’istruttoria e dell’adozione dell’atto finale;
3) il diritto di accesso agli atti da parte dei soggetti interessati;
4) l’intervento dei soggetti interessati all’istruttoria;
5) il contraddittorio fra i soggetti portatori di interessi diversi (pubblici, privati, diffusi);
6) l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine che, per ciascun tipo di atto, l’amministrazione procedente ha l’obbligo di stabilire (non superiore a 90 o 120 giorni); se non è stabilito dall’amministrazione, si applica il termine di 30 giorni; decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, si applica di regola l’istituto del silenzio-assenso.