Il codice civile distingue tra
demanio pubblico (artt. 822 e 824 c.c.: ad es. la spiaggia, i porti, i fiumi, i laghi),
patrimonio indisponibile (art. 826 c.c.: ad es. le foreste, le miniere, le cose di interesse storico e artistico, le caserme, le sedi degli uffici pubblici) e
patrimonio disponibile (tutti i beni non rientranti nelle altre due categorie).