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IL GOVERNO image (QUESTIONE DI FIDUCIA E MOZIONE SFIDUCIA (Entro dieci…
IL GOVERNO
Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento.
L'art.92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri".
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I MINISTRI
I singoli ministri costituiscono il vertice delle amministrazioni cui sono preposti. Essi rispondono insieme («collegialmente») degli atti del Consiglio dei ministri e ciascuno («individualmente») degli atti dei rispettivi ministeri. Attualmente i ministeri sono 13 (l’elenco è nel d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300: v. cap. 13).
Tuttavia, al momento della formazione del governo possono essere nominati altri ministri che non sono a capo di alcun ministero, ma esercitano funzioni attribuite alla presidenza del Consiglio, a loro delegate dal presidente del Consiglio che ne resta il titolare, in genere posti a capo di un apposito dipartimento.
La legge prevede un numero massimo di componenti del governo (presidente del Consiglio, ministri, sottosegretari, inclusi ministri senza portafoglio e viceministri), che attualmente è 65, e una composizione coerente con il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.
FORMAZIONE DEL GOVERNO
La formazione del Governo è il procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Tale procedimento è regolato solo in parte dalla Costituzione (art. 92 Cost.) ed è costituito di quattro fasi:
CONSULTAZIONI
Abbiamo già visto che non esistono norme, né costituzionali né ordinarie, che regolino le consultazioni o obblighino il Presidente della Repubblica a svolgerle.
Secondo prassi però, il Presidente della Repubblica conduce consultazioni, ricevendo separatamente: i Presidenti della Camera e del Senato, i Presidenti Emeriti della Repubblica, i Presidenti dei Gruppi parlamentari, i rappresentanti delle forze politiche.
Scopo delle consultazioni è quello di verificare da parte del Presidente della Repubblica quale personalità abbia maggiori possibilità di formare un Governo in grado di ottenere la fiducia sia dalla Camera che dal Senato.
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LA NOMINA
Se l’incaricato scioglie positivamente la riserva, il Presidente della Repubblica lo nomina Presidente del Consiglio con un suo decreto controfirmato dal neo nominato e subito dopo, su formale proposta del Presidente del Consiglio, nomina i ministri con decreti controfirmati dal Presidente del Consiglio.
IL GIURAMENTO
“Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica”. ( art. 93 Costituzione). Formula del giuramento: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”.
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