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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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ELEZIONE
L'elezione in Parlamento in seduta comune più 3 delegati per ogni regione (uno per la Valle d’Aosta)
Nelle prime tre votazioni occorre raggiungere la maggioranza qualificata, mentre, a partire dalla quarta, basta raggiungere la maggioranza assoluta (50%+ 1 dei votanti).
CONVOCAZIONE
30 giorni prima della scadenza del mandato
Entro 15 giorni in caso di impedimento permanente
Se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi al loro scioglimento le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sono rinviate ed avranno luogo entro quindici giorni dalla convocazione delle nuove Camere;
REQUISITI
I requisiti necessari per l’elezione a Presidente della Repubblica sono quattro (art. 84 Cost.)
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CESSAZIONE E SUPPRENZA
In caso di impedimento temporaneo le funzioni del presidente della repubblica sono esercitate dal presidente del Senato (che però deve limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione);
in caso di impedimento permanente (morte o dimissioni) il presidente della camera dei deputati indice l’elezione del nuovo presidente della repubblica entro 15 giorni(art 86).
La cessazione dall’ufficio di presidente delle repubblica può avvenire per:
- morte;
- fine dei 7 anni;
- dimissioni;
- impedimento permanente;
- decadenza (viene meno uno dei requisiti di eleggibilità);
- destituzione (a seguito di condanna per alto tradimento o attentato alla costituzione).
FUNZIONI
Art. 87, comma 1, Cost.:
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Il Presidente della Repubblica non ha attribuzioni politiche e non concorre personalmente allo svolgimento di nessuno dei poteri dello stato.
Egli secondo le disposizioni costituzionali non assume la responsabilità politica per gli atti che compie, per questo essi sono sempre controfirmati dal Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro competente e del ministro della giustizia).
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