Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
BANCHE (assetti proprietari delle banche [definizione] → ordinamento e…
BANCHE
-
banche comunitarie
[definizione] → le banche che hanno sede legale ed amministrazione centrale in uno Stato UE diverso dall'Italia
ex recepimento II direttiva comunitaria: le banche UE possono liberamente esercitare in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscimento ed insediare la propria succursale sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità bancaria del paese d'origine, la vigilanza spetta all'autorità di riferimento. Occorre che sia data comunicazione alla Banca d'Italia
la Banca d'Italia non può negare l'autorizzazione e trascorsi 60 gg dalla comunicazione la succursale può svolgere la propria attività
necessaria autorizzazione della banca d'Italia in caso di attività non soggette a mutuo riconoscimento
condizioni per la concessione dell'autorizzazione da parte della banca d'Italia:
- il capitale versato sia di ammontare non < a quello detrrminato dalla Banca d'Italia (10milioni per per banche popolari, S.p.a. e confidi e 5milioni per le banche di credito cooperativo;
- che venga presentato unitamente all'atto costitutivo un piano industriale;
- gli amministratori e i sindaci abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dal TUB
-
assetti proprietari delle banche [definizione] → ordinamento e struttura della proprietà del capitale di una società o di un ente
dall'art. 19 all'art. 24 TUB → chi può detenere partecipazioni nelle banche e le condizioni previste per assumerle
[ratio legis] → introduzione di un sistema di controllo sugli assetti proprietari delle banche al fine di garantire che l'acquisizione di partecipazioni non pregiudichi la sana e prudente gestione della banca
art. 19 TUB → preventiva autorizzazione per l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni di una banca che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca o che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o delle quote già possedute
-
art. 23 TUB → introduce un'apposita nozione di "controllo": il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, co. I e II c.c. anche con riferimento a soggetti diversi dalle società ed in presenza di contratti o clausole statutarie che abbiano per effetto o come oggetto il potere di esercitare l'attività di coordinamanento
-
precisazione nel TUB di contenuti e criteri della valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo ex recepimento direttiva 44/07:
- requisiti soggettivi (del soggetto che vuole assumere il controllo) → onorabilità, professionalità e indipendenza;
- solidarietà finanziaria del progetto di acquisizione;
- capacità della banca di continuare a rispettare condizioni di vigilanza;
- idoneità delle strutture a consentire l'esercizio efficace della vigilanza;
- inesistenza di motivi ragionevoli di sospetto di acquisizioni connesse a riciclaggio o finanziamento al terrorismo
-
-
-
-