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LA LIBERTA' PERSONALE art.13 della Costituzione (La prima libertà…
LA LIBERTA' PERSONALE
art.13 della Costituzione
La prima libertà garantita al singolo è la libertà personale, che l’art. 13 Cost. dichiara
inviolabile
, senza chiarirne il contenuto.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
La libertà personale il più importante dei diritti inviolabili ed è anche la principale libertà negativa riconosciuta sia ai cittadini che agli stranieri e agli apolidi in quanto presenta un carattere universale e afferisce all’«essere umano» e alla piena disponibilità della propria persona, a prescindere della sua nazionalità e da qualsiasi altro elemento di discriminazione.
La libertà personale, prima di tutto, non ammette atti di coercizione fisica, siano essi posti in essere dalla polizia (giudiziaria o di sicurezza) o dal privato.
Vi è poi una seconda dimensione che si fonda sul criterio della degradazione giuridica: possono ritenersi lesive della libertà personale misure che, pur non consistenti in forme di coercizione fisica, incidono negativamente, degradandola, sulla personalità morale e sulla dignità della persona umana.
La libertà personale non include altresì la libertà morale, ossia la libertà dell’individuo di determinare autonomamente i propri comportamenti: cosa diversa dal divieto di violenza morale di cui all’art. 13.4, espressamente riferita a chi è in stato di «restrizione di libertà»
La dottrina rileva il carattere polivalente della nozione di tale libertà, trattandosi di una fattispecie a «schema aperto», che ha per contenuto un numero indefinito di facoltà che fanno capo all’essere umano.
La Corte costituzionale, comunque, ha escluso che possano rientrare nella tutela della libertà personale eventuali limitazioni di lievi entità previste dalla legge (es.: prelievi di sangue, rilievi dattiloscopici etc.) che rispettino interessi superiori (salute e sicurezza pubblica) e, comunque, non siano giuridicamente degradanti.
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