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PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
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PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
Il procedimento per l'adozione delle leggi costituzionali è disciplinato nell'articolo 138 della Costituzione.
L'art. 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi.
Nella prima approvazione si seguono le stesse regole che vedremo applicarsi al procedimento legislativo ordinario.
In particolare, in questa fase possono apportarsi emendamenti, finché entrambe le Camere non approvano un identico testo.
L’unica peculiarità risiede nella riserva di Assemblea, ossia nel divieto di approvazione del progetto in Commissione deliberante o redigente.
In base all’art. 72, comma 4, infatti, “la procedura normale di approvazione da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale”.
Dopo l’approvazione da parte di entrambe le Camere, vi è una sospensione di almeno tre mesi, che serve ad evitare riforme repentine della Costituzione, assicurando nel procedimento una “pausa di riflessione”.
Successivamente a tale periodo, si procede alla seconda approvazione, nella quale è escluso, dai regolamenti parlamentari (artt. 99 reg. Cam. e 123 reg. Sen.), il potere di emendamento.
In altri termini, il testo è “cristallizzato”, sicché, nella seconda deliberazione, o esso viene approvato (così com’è) con le maggioranze costituzionalmente previste oppure il procedimento si interrompe e la prima approvazione rimane tamquam non esset.
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ART.138 della Costituzione Italiana
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.