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LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E LA LIBERTA' DI…
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E LA LIBERTA' DI INFORMAZIONE
L’art. 21 Cost. riconosce a tutti «il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
L’espressione più pregnante del principio personalista e del pluralismo è la libertà di manifestazione del pensiero che costituisce un valore centrale nell’ordinamento costituzionale (sent. C. Cost. 9/1965) purché si attui il principio democratico.
Tale libertà è sancita dall’art. 21 della Costituzione che garantisce ad ogni individuo («tutti») la facoltà di divulgare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, cioè di poter liberamente comunicare con i propri simili.
La garanzia della libertà di pensiero e della sua manifestazione costituisce una condizione imprescindibile per la stessa vita e sopravvivenza di un regime democratico
perché assicura la formazione di un libero convincimento personale da parte di ciascun cittadino e di una opinione pubblica libera e criticamente fondata e, perciò, è considerata la «pietra angolare» della democrazia.
È significativo, infatti, che la libertà maggiormente violata dai regimi autoritari sia proprio la libertà di manifestazione del pensiero.
Che viene compressa soprattutto attraverso la censura politica e il controllo di stampa, radio e TV, mezzi di comunicazione di massa tradizionalmente più diffusi utilizzati per diffondere le idee.
Il diritto alla propria opinione è il presupposto fondante del pluralismo ideologico tutelato dall’art. 21 Cost.:
nel momento statico: ciascuno può liberamente crearsi un proprio patrimonio di idee e non può essere discriminato in base ad esse;
nel momento dinamico: ogni individuo può manifestare liberamente (salvo i limiti di cui si dirà) le proprie idee in qualsiasi luogo, con qualsiasi mezzo (parola, scritto etc.) ed in qualsiasi campo (politico, religioso etc.);
nel momento negativo: ogni individuo è libero di tenere segrete le proprie opinioni e non può essere costretto a divulgarle (salvo in casi particolari come per i testimoni nei processi
Sotto il profilo negativo tale libertà si estrinseca nella pretesa del titolare che gli altri soggetti (pubblici o privati) si astengano dal turbare, con ogni mezzo diverso da quelli costituzionalmente riconosciuti, il libero esercizio della manifestazione del proprio pensiero.
Pur presentando una notevole ampiezza, la libertà di manifestazione del pensiero incontra specifici limiti fissati non solo nell’art. 21 Cost., ma desumibili anche da altre norme costituzionali a tutela di diritti che possono essere in conflitto con le concrete modalità d’esercizio di tale libertà.
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