Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (La libertà di circolazione,…
LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO
La libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio dei cittadini italiani tutelata è dall’articolo 16 Costituzione.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Sono tre, dunque, gli aspetti essenziali del diritto di circolazione e soggiorno:
La libertà di circolazione nel territorio dello Stato;
La libertà di fissare ovunque la propria residenza;
La facoltà di uscire temporaneamente (espatrio) o definitivamente (emigrazione) e di rientrarvi.
L’art. 16 non attribuisce uguale tutela agli stranieri e agli apolidi rispetto ai cittadini che sono gli unici destinatari della norma.
Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione europea gli artt. 49-55 TFUE riconoscono, oltre alla piena libertà di circolazione dei cittadini europei, anche la libertà di stabilimento.
Ossia il diritto di svolgere senza restrizioni, dovute alla loro diversa cittadinanza, attività lavorative in ciascuno degli Stati membri.
Oggi tale libertà risulta anzi rafforzata dall’eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, grazie all’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e alla successiva Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990, ratificati e resi esecutivi in Italia dalla L. 30 settembre 1993, n. 388.
Dal contenuto dell’art. 16 si evince la vigenza del
principio della riserva di legge rinforzata
in materia di
limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno
: tale principio impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale.
Tuttavia si tratta di riserva di legge relativa, in quanto la libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale e per motivi di sanità e sicurezza.
La concessione del passaporto, dunque, non può assolutamente essere discrezionale, ma deve rispettare i limiti formali imposti dalla legge fra tutti i cittadini.
2 more items...