LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO


La libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio dei cittadini italiani tutelata è dall’articolo 16 Costituzione.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Sono tre, dunque, gli aspetti essenziali del diritto di circolazione e soggiorno:

La libertà di circolazione nel territorio dello Stato;

La libertà di fissare ovunque la propria residenza;

La facoltà di uscire temporaneamente (espatrio) o definitivamente (emigrazione) e di rientrarvi.

L’art. 16 non attribuisce uguale tutela agli stranieri e agli apolidi rispetto ai cittadini che sono gli unici destinatari della norma.


Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione europea gli artt. 49-55 TFUE riconoscono, oltre alla piena libertà di circolazione dei cittadini europei, anche la libertà di stabilimento.

Ossia il diritto di svolgere senza restrizioni, dovute alla loro diversa cittadinanza, attività lavorative in ciascuno degli Stati membri.

Oggi tale libertà risulta anzi rafforzata dall’eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, grazie all’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e alla successiva Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990, ratificati e resi esecutivi in Italia dalla L. 30 settembre 1993, n. 388.

Dal contenuto dell’art. 16 si evince la vigenza del principio della riserva di legge rinforzata in materia di limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno: tale principio impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale.

Tuttavia si tratta di riserva di legge relativa, in quanto la libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale e per motivi di sanità e sicurezza.

La concessione del passaporto, dunque, non può assolutamente essere discrezionale, ma deve rispettare i limiti formali imposti dalla legge fra tutti i cittadini.

In applicazione dell’art. 16 Cost. vengono in rilievo:

Il foglio di via obbligatorio, che costituisce un provvedimento con cui si dispone il rimpatrio nel paese d’origine di persone pericolose per l’ordine o la moralità pubblica. (art. 157, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

la libertà di espatrio, conferendo l’art. 16 Cost. al cittadino la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi di legge.

La Corte costituzionale ha affermato la compatibilità dell’art. 157 TULPS con l’art. 16 Cost. giudicando però illegittimo il rimpatrio forzato di persone sospette in mancanza di un atto dell’autorità giudiziaria, per la violazione del principio della riserva di giurisdizione (sent. 14 giugno 1956, n. 2);

In tali categorie, secondo la dottrina prevalente, rientrerebbero solo gli obblighi di diritto pubblico stabiliti dalla legge e non anche quello di munirsi del passaporto.

Il divieto per le Regioni, ex 120 Cost., di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione di persone o cose sul proprio territorio.

L’art. 16.2 garantisce la libertà di espatrio, ossia la libertà «di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge» (l’accertamento di eventuali responsabilità penali o l’adempimento dei doveri che competono ai genitori con figli minorenni).

Vicina alla libertà di espatrio è la libertà di emigrazione, tutelata dall’art. 35.4 Cost.: si differenzia dalla prima per le motivazioni che ne stanno alla base (una forma di tutela del diritto al lavoro).