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LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE (I cittadini hanno diritto di associarsi…
LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
In particolare, la libertà di associazione si specifica nella:
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Pertanto, l’associazione si differenzia dalla semplice riunione in quanto è caratterizzata:
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dall’esistenza di uno scopo comune da perseguire (che può essere politico, religioso, culturale, ricreativo etc.).
La libertà di associazione è una libertà collettiva e strumentale a carattere duraturo e costituisce, in quanto proiezione della libertà individuale, uno strumento indispensabile per favorire la crescita culturale e lo sviluppo del singolo e la sua diretta partecipazione, attraverso le formazioni sociali, alla vita economica, politica e sociale del Paese.
A norma dell’art. 18 Cost., sono vietate:
le associazioni che la legge penale vieta espressamente (es. le associazioni a delinquere: art. 416 c.p.) a conferma del principio che solo ciò che è vietato al singolo è lecitamente perseguibile anche in forma collettiva;
le associazioni segrete, ossia quelle che occultano finalità ed attività che interferiscono con il regolare funzionamento delle istituzioni (es: Loggia P2);
La proibizione delle associazioni segrete deriva dal fatto che esse, in un regime democratico che garantisce la libertà di associazione, non possono che perseguire finalità illecite (es. Loggia P2).
Si noti che la segretezza abbraccia non solo l’attività e gli scopi che l’associazione si prefigge, ma anche i nomi degli appartenenti, in quanto vieta l’adozione di un modello organizzativo che preclude in modo sistematico la conoscenza esterna del gruppo.
Il legislatore non ha voluto colpire la segretezza in se stessa, in quanto ha ritenuto che il segreto è un valore costituzionale, riconosciuto in talune libertà costituzionali.
ma ha vietato ogni forma di segretezza finalizzata a pericolose interferenze che tendendo all’usurpazione del potere costituito e con un chiaro significato politico, tali, cioè, da arrivare anche a sovvertire il potere economico o influire sulla carriera dei dirigenti
le associazioni a carattere militare (cd. «paramilitari») che perseguono, anche se indirettamente, scopi politici.
Il divieto dell’organizzazione militare scaturisce, invece, dalla considerazione che in un regime democratico i fini politici vanno perseguiti esclusivamente attraverso il pacifico e libero dibattito, senza ricorrere alle armi, alla violenza e alla sottoposizione a gerarchie di tipo militare potenziale terreno per creare le condizioni di un colpo di Stato.