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9 - Gli organi Ausiliari (parte 1)
Sezione III - Titolo III -parte…
9 - Gli organi Ausiliari (parte 1)
Sezione III - Titolo III -parte Seconda Cost.
e le funzione della Corte dei conti
Gli organi ausiliari
esercitano una funzione di:
- iniziativa
- di controllo
- consultiva
-
- 3 Corte dei Conti Art. 100 Cost.
La Corte dei Conti svolge:
- funzioni pubbliche di giurisdizione contabile;
- attività di controllo sulle Amm.ni Pubbliche.
- esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo;
- quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
- Partecipa nei casi determinati dalla legge a l controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria
1 - Funzioni di controlo della Corte dei Conti:
- controllo preventivo di legittimità;
- controllo successivo sugli atti;
- controllo sul bilancio dello Stato comprensivo del giudizio di parificazione;
- controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo ex. L. 20/1994:
a. provv. emenati su deliberazione consiglio dei ministri;
b. atti che comportano una spesa;
c. *gli atti a rischio ovvero quelli che per dare corso è necessario un ordine scritto del ministro oppure su quelli che la Corte in sede di controllo abbia rilevato frequenti irregolarità;
d. gli atti portati volontarimante all'attenzione della Corte dal Pres. con. Min.
e. contratti di lavoro pubblici
f. contratti di lavoro autonomo e di studi e consulenze conferiti a soggetti estrani all'amministrazione;
A - Procedura per il controllo preventivo di legittimità:
- Trasmissione alla Corte per il visto da sottoporre a verifica di legittimità;
- Istruttoria che deve concludersi entro 60 giorni (decorsi i quali l'atto diviene esecutivo);
- possibile sospensione per richieste di verifiche o istruttorie da parte della Corte;
- in caso di diniego l'amministrazione che ha emesso l'atto può sanare il viziooppure riproporlo nella sua versione originaria
Nel caso 4 ultimo esempio si richiama l'intervento della "Sezione di Conrollo"
L'amministrazione in caso di rifiuto del Visto da Parte della Corte dei Conti può richiedere una apposita deliberazione al Cons. dei Minist. che può decidere se l'atto persegua interessi pubblici superiori; La Corte può decidere di apporre il cd. Visto con riserva
B - Controllo sucessivo degi atti;
- è analogo al controllo preventivo e si conclude con l'apposizione del Visto;
- oppure con la sua ricusazione, tuttavia gli effetti dell'atto si sono già prodotti e l'unica soluzione possibile per l'Amm.ne è quella di cercare di ripristinare per quanto possibile gli effetti già prodotti.
C - Controllo sul bilancio dello Stato - art. 100 Cost. c.d. Giudizio di parificazione;
La Corte riferisce direttamente alle Camere sul tipo di riscontro eseguito
- Procedura -
1 entro il 31 maggio il MEFtrasmette alla corte il rendiconto generale dello Stato;
2 sulla regolarità del rendiconto delibera la Corte a Sezioni Unite con le formalità della giuridizione contenziosa (giudizio di parificazione) allegando apposita relazione tecnica ;
3 il tutto viene trasmesso al MEF che ne cura la presentazione al Parlamento
D - Controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
- introdotto dalla Costituzione è esercitato nelle forme di cui alla L. 259/1958;
- Gli enti sono quelli che ricevono sotto qualsiasi denominazione e con carattere di continuità somme a carico di una Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici (sovvenzione diretta ) o che sono destinatari di tributi(sovvenzione indiretta) nonchè tutti gli enti che ricevonodallo Stato Apporti di capitale o garanzie finanziarie ;
- sono esclusi: le autonomie locali, gli enti prevalentemente locali, e quelli a cui lo Stato eroga prestazioni di piccola entità.
Il controllo si esercita sul rendiconto approvqato dall'ente in base alle relazioni approvate dagli organi interni di controllo.
E - Controllo sulle autonomie territoriali
Disciplinato dalla L. 51/1982 ha istuito una apposita sezione della Corte dei Conti ed assume i connotati di un controllo sulla gestione della finanza locale.
Tale controllo risponde a due finalità:
consente di predisporre una relazione periodica al Parlamento sull'andamento generale della finanza regionale e locale;
F - La legge 234/2012
ha previsto che la Corte dei Conti, ai fini di del coordinamento della finanza pubblica edel rispetto dell'equilibrio dei bilanci, può svolgere anche in corso di gestione il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle regioni e degli enti localinonchè delle Amm. pubbliche non territoriali.
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- Indipendenza Corte dei Contiex art. 100 Co. 3 Cost.
Con legge 117/1983 è stato istituito l'organo di autogoverno "Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti"
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- 5 Consiglio Superiore della Difesa
Occorre aggiungere:
- Avvocatura dello Stato
- Autorità Indipendenti
- 2 Consiglio di Stato Art. 100 Cost.