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Fonti internazionali del diritto processuale italiano (Diritto…
Fonti internazionali del diritto processuale italiano
Rapporti diretti
nella redazione del codice, il Parlamento ha vincolato il Governo al rispetto delle convenzioni internazionali
Nelle materie di rapporti con l'autorità straniera, il codice prevede la prevalenza del diritto internazionale (Libro IX). Es. estradizione
Diritto costituzionale
Art. 10: l'Italia si conforma alle norme di diritto internazionale consuetudinario (cd. trasformatore permanente). Sono fatti salvi i principi generali della Costituzione.
Art. 11: limitazioni di sovranità, in condizione di parità con gli altri Stati, pro pace e giustizia (vedi ONU)
Art. 117 (+11): diritto dell'Unione ha efficacia obbligatoria interna (limite: principi generali Costituzione)
Art. 117: il Legislatore deve rispettare i vincoli internazionali (norma interposta); norme ad essi contrari possono essere censurate dalla Consulta. Limite: principi generali Costituzione.
Il giudice interno deve interpretare la normativa, quando possibile, alla luce dei trattati internazioanli
CEDU: creazione di un ordine pubblico europeo
Prevede diritti in capo ai singoli, da essi azionabili
Corte di Strasburgo
Sentenze gemelle ( 348-349/2007): le norme CEDU vanno interpretate alla luce della giurisprudenza di Strasburgo
Giudice deve interpretare la norma interna alla luce della CEDU (e della giurisprudenza di Strasburgo) solo entro il dato letterale. Oltre quello deve rivolgersi alla Consulta.
Seconde sentenze gemelle (311 e 379/2015): principio della massima espansione delle garanzie: la CEDU può ampliare la tutela garantita ai diritti fondamentali da parte della Costituzione
A patto che non ci sia da controbilanciare un altro diritto costituzionalmente garantito: in quel caso decide la Consulta
Carta di Nizza riconosce la CEDU
Art. 6 TUE: Carta di Nizza ha rango di Trattato
Ma Consulta: se esiste solo legge interna, il giudice non deve disapplicarla ma adire la Corte costituzionale
EFFETTI DELLE SENTENZE CEDU:
ex
art. 46 gli Stati devono conformarsi alle sentenze di condanna nei loro confronti. NB: non solo indennizzi, ma anche rimessa in pristino, ove possibile
problematica: RIAPERTURA DEL PROCESSO a seguito di sentenza di condanna per violazione del giusto processo.
Sentenze pilota: quando contro lo stesso Stato si accumulano gravami sullo stesso tema, i giudici indicano una soluzione che, se seguita, comporta la cancellazione dal ruolo anche delle altre.
SS.UU.: anche sentenze che mettono in luce problematiche strutturali dello Stato, in relazione al rispetto della CEDU, hanno effetti strabordanti quelli del caso concreto
Sent. 111/2001: illegittimo,
ex
art. 6 CEDU (norma interposta) l'art. 630, ove non prevede la possibilità di esperire revisione anche in caso di condanna CEDU per violazione del giusto processo
La Consulta afferma la convenienza di un intervento del legislatore (anche a regolare materie come termini)
I giudici dovranno valutare la compatibilità caso per caso, oltre alle indicazioni fornite dai giudici di Strasburgo. Infatti non sempre la revisione è la soluzione migliore (si pensi ad una condanna per irragionevole durata del processo)
gli altri Stati prevedono istituti
ad hoc
, oppure adattano i nuovi, in Italia silenzio dal legislatore
Infatti quando si arriva a Strasburgo sono esauriti i rimedi interni,
ergo
la sentenza è già passata in giudicato