Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Dalla Costituzione al giorno d'oggi (PASSAGGIO SISTEMA MISTO AD…
Dalla Costituzione al giorno d'oggi
COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO (dopo contrasto Consulta (sent. 361/98)/ legislatore su diritto a confrontarsi e al silenzio in caso di pentiti di mafia)
L. cost. 2/99
principi relativi ad ogni processo penale
riserva di legge
giusto processo (giustizia preesistente, art. 2 Cost.)
contraddittorio debole (no decisioni inaudita altera pars)
parità delle parti (nel processo penale: ragionevolezza per PM)
giudice terzo (
status
) e imparziale (oggetto e soggetti procedimento)
Ragionevole durata (senza lesione diritto difesa)
principi relativi solo al processo penale
diritto dell'accusato ad essere informato nel più breve tempo possibile (leggi: senza pregiudizio indagini) e riservatamente
right of confrontation
contraddittorio in senso forte (art. 111)
senso soggettivo (quarto comma): right of confrontation
senso oggettivo (terzo comma) esame incrociato nella formazione della prova. Deroghe solo se: consenso, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita.
PASSAGGIO SISTEMA MISTO AD ACCUSATORIO PORTA VARIE PROBLEMATICHE DI ASSESTAMENTO
Lasciata sguarnita del diritto al contraddittorio la fase delle indagini preliminari, impedito il diritto alla prova. INVECE IL SISTEMA ACCUSATORIO DEVE ASSICURARE GARANZIE FIN DALLE INDAGINI PRELIMINARI
INSUFFICIENZE STRUTTURALI (mancanza personale, uffici e mezzi)
DIFFICOLTA' PSICOLOGICA (si pensi che il verbale non è più fidefacente fino a querela di falso)
Governo fa poco uso della possibilità di emanare disposizioni integrative
Situazione precipita post omicidi Levantino, Falcone e Borsellino
L. 81/97 interviene sul lamentato problema dell'inutilizzabilità totale delle prove raccolte nelle indagini
MA eccede in senso opposto: LESO il principio al contradditorio
ritorno alle garanzie: l. 332/95 (aumentati poteri di controllo del GIP su misure cautelari + riconoscimento indagini difensive);
L. 267/97
: dichiarazioni di imputato vs altro imputato utilizzabili solo se questi si rechi a rendere testimonianza e non si avvalga del diritto al silenzio. La magistratura dice che si è abolita la mafia.
Interviene la Consulta tramite il filtro della razionalità: utilizzabili dichiarazioni dei pentiti se condotti coattivamente a rendere testimonianza. Nel caso in cui si avvalgano del diritto al silenzio, le dichiarazioni precedenti sono utilizzabili come prova del fatto rappresentato
MA è un contraddittorio FITTIZIO, FORMALE. La Corte accoglie una nozione restrittiva del contraddittorio come critica di una prova formata in segreto
Legislatore interviene con L. Cost. 2/99, che si pone come interpretazione autentica della Carta