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Storia (I. Pre-illuminismo (MA (Si sviluppa, se pur con "calma",…
Storia
I. Pre-illuminismo
Diritto penale casistico e statutario, non partecipante alla dimensione universalistica propria del diritto comune, come accadeva al diritto civile
MA
il giurista, proprio a fronte della natura casistica e frammentaria del diritto penale (pluralità di fonti) utilizza un precoce metodo comparatista per portare ordine nel caos delle fonti
Si sviluppa, se pur con "calma", una parte generale del diritto penale (vedi Claro), che viene esposta in latino, affermando uno stampo universale.
Non a caso l'Inghilterra resterà via via più isolata, avendo abbandonato la lingua latina a favore del law french con riguardo al linguaggio giuridico
Esiste un sistema penale distinto da quello civile, quello canonico, che aspira sì all'universalità, e che col primo si fonde,vista la natura non secolarizzata della società.
II. Illuminismo
L'illuminismo porta con sé aspirazioni universalistiche, di salvaguardia dei diritti dell'uomo (pensa alla Dichiarazione).
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IV. Novecento
Si spegne ogni interesse alla comparazione. Domina il "tecnicismo giuridico" elaborato da Rocco (1910): il diritto penale si risolve al solo diritto positivo nazionale; tutto ciò che è estraneo è di competenza non del giurista ma delle materie sociologiche (antropologia e criminologia).
Eccezione: Delitala: importa in Italia la dottrina tedesca: elaborazione della teoria generale del reato
MA la dottrina tedesca è costruita mediante modelli assoluti, ontologici e dogmatici; il che è l'antitesi del modello comparatistico, che si basa sulla relativizzazione.