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Contratto (Gli effetti del contratto(art. 1372 c.c):
il contratto ha…
Contratto
Gli effetti del contratto(art. 1372 c.c):
- il contratto ha forza di legge tra le parte;
- non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge;
*non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
effetti nella sfera giuridica dei terzi:
a. premessa e obbligazione del fatto del terzo;
b. contratto a favore del terzo;
c. cessione del contratto.
Scioglimento del contratto:
a. mutuo dissenso (contratto che fa cessare il primo contratto);
b. recesso (sciogliere il contratto unilateralmente attraverso di una dichiarazione all'altra parte);
- revoca.
La risoluzione del contratto: scioglimento del contratto. Effetto: retroattivo con sentenza costitutiva.
a. inadempimento;
b. impossibilità sopravvenuta;
c. eccessiva onerosità.
a. Inadempimento: la parte in buona intenzionemanifesta giudizialmente lo scioglimento del contratto per inadempimento imputabile del debitore e per fatto rilevante.
a.1: clausola risolutiva espressa;
a.2: scadenza del termine;
a.3 diffida ad adempiere (la parte non inadempiente può intimare all'atra l'adempimento in un congruo termine non inferiore a 15 giorni. Scaduto il termine il contratto sarà risolto di diritto senza, quindi, ulteriori interventi o decisioni giudiziarie).
b. Impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c): nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità della prestazione, che non sia una imputabilità del debitore, di un parte
porta alla risoluzione di diritto del contratto anche se l'altra prestazione è ancora possibile.
Il contratto a favore del terzo(art. 1411 c.c): contratto con il quale una parte (stipulante)designa un terzo quale avente diritto alla prestazione dovuta dalla controparte (promittente).
Il terzo acquista diritto per effetto della stipulazione:
a. posizione del terzo:
deve dichiarare di voler profittare della stipulazione fatta a suo favore, ma questa non è accettazione del contratto di cui non è parte
acquista il diritto alla prestazione da parte del promittente per effetto della stipulazione; in altre parole il suo diritto non nasce dalla sua dichiarazione di voler profittare
il terzo può anche rifiutare il beneficio, dichiarando di non voler profittare della stipulazione in suo favore;
b. posizione del stipulante: per la validità del contratto deve avere interesse alla stipulazione anche se non è interesse economico,
può revocare o modificare la stipulazione sino a quando il terzo abbia dichiarato di volerne profittare
può divenire beneficiario della prestazione in caso di rifiuto del terzo o di revoca, ma il contratto può escludere questa eventualità;
c. posizione del promittente: deve eseguire la prestazione a favore del terzo o del promittente in caso di rifiuto del terzo o di revoca della stipulazione
può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto che avrebbe potuto opporre allo stipulante, ma non quelle basate su altri rapporti con lo stipulante.
Concetto: Dichiarazione di volontà (soggettivo) diretta a costituire, regolare o estinguere un effetto giuridico (oggettivo).
Gli elementi:
- i soggetti;
- la volontà;
- la forma;
- la causa
-
Concetto (art. 1321 c.c): è l'accordo tra una o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Caratteristiche:
a. patrimonialità- valutazione economica;
b. bilateralità.
-
Classificazione:
a. causali (vendita) e astratti (titolo di credito);
b. consensuali (perfeziona con il consenso) e reali (consenso della parte e la consegna della cosa);
c. efficacia reale (il trasferimento della proprietà o del diritto reale), efficacia obbligatoria: (nascita del diritto personale di obbligazione) e efficacia reale differita (non ha effetto obbligatoria immediato, es. cosa futura);
d. solenni/formali (determinata forma per la validità) e libera (non è determinata la forma);
e. tipici: (disciplina legale) e atipici (non regolati dalla legge);
f. bilaterali (due parti), plurilaterali (più di due parti) e
g. sinallagmatici (nesso di reciprocità- mutuo) e unilateralità (carico di una sola parte- fideiussione);
h. a titolo oneroso e a titolo gratuito.
i. commutativi: (le parte conosce il vantaggio e del sacrificio che riceverà del contratto. es. vendita) e aleatori (prestazione certa di una parte e incerta dell'altra parte, es. assicurazione);
J. esecuzione istantanea (la prestazione si esegue in un dato momento) e esecuzione di durata (la prestazione dura nel tempo).
Gli elementi essenziali(art. 1325 c.c): FOCA
- l'accordo della parte;
- la causa;
- l'oggetto;
- la forma.
Principio consensualistico(art. 1376): il consenso è sufficiente a produrre effetti obbligatori ed effetti reali
Conclusione del contratto (art. 1326 c.c): incontro della volontà delle parti. è concluso quando il proponente viene alla conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (accettante)
La proposta: atto unilaterale dal proponente all'oblato.
Caratteristiche:
a) completa;
b) la forma richiesta.
Soltanto può essere revocata, finché il contratto non è concluso, salvo la proposta irrevocabile (art. 1329 c.c -mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo).
Perde effetto:
a. scadenza del termine;
b. rifiuto dell'oblato;
c. morte o incapacità del proponente.
L'accettazione: atto unilaterale rivolto dall'oblato all'accettante.
Deve essere:
a. pienamente conforme;
b. rivestire la forma;
c. giungere al proponente entro in termine stabilito o secondo la natura della fare o degli usi.
L'accettazione può essere revocata quando la revoca arriva prima dell'accettazione all'indirizzo del proponente
Contratto con obbligazione del solo proponente (art.1333 c.c )- es. fideiussione: la proposta è irrevocabile quando giunge a conoscenza della parte a cui è destinata:
a. il destinatario può rifiutare la proposta entro un determinato termine;
b. il mancanza di rifiuto, il contratto è concluso
Ratio: nascere l'obbligo del proponente senza effetto negativo per l'accettante.
Contratto di opzione (art. 1331 c.c): contratto che costituisce un diritto potestativo (assogezione) in cui una parte rimane vincolata alla propria dichiarazione di contratto futuro e l'altra abbia la facoltà di accertarla o meno.
Il contratto si conclude per effetto dell'accettazione o il termine stabilito dal giudice
Oggetto del contratto(art. 1346 c.c):
a. contenuto del contratto;
b. l'oggetto della prestazione.
deve essere:
- Possibile: la possibilità va valutata al momento della produzione degli effetti del contratto, bensì il contratto a condizione sospensiva a termine è valido, se la prestazione iniziale è impossibile diviene possibile prima della condizione o della scadenza del termine (art. 1347 c.c): materiale (sforzo diligente) e giuridico (produzione giuridica);
- Lecito: ordine pubblico e buon costume verificarsi dal momento di conclusione del contratto;
- determinato (chiaro e univoco la volontà della parte) o determinabile:
Cessione del contratto (art. 1406 c.c): con questo negozio una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite
sostituisce un terzo a sé nei rapporti derivanti dal contratto e sempre che l'altro contraente vi consenta (CONTRATTO PLURILATERALE).
Soggetti:
a. cedente- colui che cede il contratto;
b. cessionario: colui che riceve il contratto;
c. ceduto- il contraente originario.
bisogna del consenso del ceduto, così il cedente si libera del contratto garantendo al cessionario la validità del contratto, salvo se il ceduto non lo libera. In questo caso, il ceduto:
a. agire per ottenere l'adempimento del cessionario;
b. dare notizia al cedente su l'inadempimento del cessionario nel periodo di 15 giorni.