Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
LA CITTADINANZA IN ITALIA (L. 91/1992) - Si tratta della prima disciplina…
LA CITTADINANZA IN ITALIA (L. 91/1992) - Si tratta della prima disciplina organica in materia in età repubblicana.
In base all'art. 117 è materia di competenza esclusiva dello Stato.
PRINCIPI:
1. Parità tra uomo e donna (ad es. si acquisisce cittadinanza iure sanguinis anche per via materna);
2. Principio volontaristico: la volontà è preminente rispetto alle situazioni di fatto, vengono meno gli automatismi, ci deve essere una espressa dichiarazione di volontà di acquisire la c., sia nei casi di ius sanguinis, sia per il minore al compimento del 18° anno.
Il giuramento di fedeltà alla Rep. e osservanza della Cost. rappresenta tale volontà.
3. La possibilità di doppia cittadinanza: il cittadino che abbia o acquisisca c. straniera mantiene quella italiana a meno che non vi rinunzi.
4. Evitare condizioni di apolidia, soprattutto per l'individuo nato in Italia. E' cittadino italiano il figlio di ignoti o apolidi nato in Italia.
L'ACQUISTO DELLA C.
Art. 1 (per nascita)
1) figlio di madre o padre italiani nato in Italia:
- non rileva il luogo;
- non rilevano le condizioni della relazione (figlio naturale o legittimo)
- serve riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione;
- c. riconosciuta anche al minore di cui è stato stabilito il diritto al mantenimento o agli alimenti (in questi casi il requisito di nascita è retroattivo);
2) Il minore nato in It. da: a) genitori apolidi; b) genitori ignoti; c) genitori il cui Stato di appartenenza impedisca la trasmissione della c. al figlio (laddove i genitori non possano farlo attraverso normali adempimenti);3) Il figlio di ignoti trovato in Italia;
Art. 3 (adozione)
2) minore straniero adottato, anche se maggiorenne al momento della sentenza di adozione;
Art. 5 (per matrimonio)
- disciplina modificata dal c.d. "Pacchetto sicurezza" del 2009.
Può acquistare la cittadinanza:
- il coniuge residente in It. legalmente per almeno 2 anni dopo il matrimonio (3 se residente all'estero);
- il vincolo coniugale deve permanere fino al decreto di concessione della c.
- i termini si dimezzano in presenza di coppia con figli;
- cause ostative: condanna per reato grave;
- diniego discrezionale per ragioni inerenti la sicurezza dello Stato;
-
-
-
PERDITA DELLA C.
1) Rinuncia;
2) Esercizio attività incompatibili con i doveri di fedeltà verso lo Stato (art. 54 Cost.);
- La c. si può riacquisire in presenza di elementi opposti e simmetrici a quelli che hanno determinato la perdita.