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15.1 Ordinamento dello Stato (Costituzione (Parte seconda: ordinamento…
15.1 Ordinamento dello Stato
L'ordinamento giuridico è l'insieme di norme che regolano una comunità organizzata di persone.
Gli elementi che costituisco un ordinamento giuridico sono:
insieme di soggetti
che fanno riferimento di norme
insieme di norme
che disciplinano l'azione dei soggetti
l'
organizzazione
ossia l'insieme delle istituzioni che assicurano il rispetto delle regole e le modificano in relazione alle esigenze della comunità.
In Italia tali regole (norme) sono contenute nella
Costituzione, approvata il 22/12/1947 e pubblicata nell GU 298 il 27/12/1947. Entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
La Repubblica è il "contenitore" delle istituzioni territoriali
( (15) Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, Dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato)
. Ad essa sono affiancate le "
formazioni sociali" (art. 2)
(3) riconosciute:
associazioni (art.18) (4) , le confessioni religiose (art.19) (4) , la famiglia (artt.29-31) (5), la scuola (artt. 33-34) (6), i sindacati (art..39) (6) , i partiti politici (art.49) (7)
Costituzione
Parte prima: diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54)
Titolo III - Rapporti economici
Titolo IV - Rapporti politici
Titolo II - Rapporti etico-sociali
Titolo I - Rapporti Civili
Parte seconda: ordinamento della Repubblica (artt.55-139)
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
Titolo III- Il Governo
Titolo I- Il Parlamento
Titolo IV - La Magistratura
Titolo V -Le Regioni, le Province, i Comuni
Titolo Vi- Garanzie costituzionali
Principi fondamentali (artt.1-12)
Disposizioni tranzitorie e finali (I-XVIII)
La ripartizione dei poteri nella Costituzione fu proposta nel
1748 da Montesqieu
:
funzione legislativa è svolta dal Parlamento
funzione esecutiva è svolta dal Governo
funzione giurisdizionale è svolta dalla Magistratura
Oggi alcune funzioni sono esercitate da più organi:
Il Parlamento può esercitare la funzione giudiziaria mettendo in stato di accusa il Presidente della Repubblica nel caso di alto tradimento o il Presidente del Consiglio e i ministri per reati connessi all'esercizio delle funzioni di governo
(art.96)
(13)
il Governo può essere delegato dal Parlamento all'esercizio della funzione legislativa (decreti delegati, decreti legislativi, regolamenti)
(art.76)
(10)
il Governo può emanare decreti legge in caso di necessità e urgenza, salvo approvazione del Parlamento entro 60gg.
I decreti legislativi devono essere emanati entro il termine fissato dalla legge di delegazione; vanno adottati dal Governo e trasmessi al Presidente della Repubblica per l'emanazione; qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati.
(art.77)
(10)
la funzione legislativa, nei limiti dell'
art.117
, è attribuita anche agli organi territoriali dotati di autonomia legislativa (Regioni)
La
Corte costituzionale
è l'organo che garantisce il corretto esercizio dei poteri delle istituzioni delle Repubblica. Secondo l'
art. 134 della costituzione
(20) è chiamata a giudicare:
sulle controversie relative alla legittimità delle leggi e degli atti
sui conflitti tra i poteri dello Stato , su quelli tra Stato e Regioni e tra Regioni
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
E' composta da 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della repubblica, un terzo dal Parlamento e un terzo dalle supreme magistrature.
Ciascun giudice rimane in carica per 9 anni e alla scadenza non può essere nuovamente nominato. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge, la stessa cessa di avere validità il giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Contro le decisioni della Corte costituzionale non sono ammesse impugnazioni.
I
rapporti tra ordinamento giuridico italiano e ordinamento giuridico europeo
sono regolati da:
art 11 costituzione del 1948
(4) "L'Italia consente, in condizioni di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni"
art 117 c.1
(16) (come modificato dalla riforma del 2001) "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"
Il diritto europeo ha il primato sul diritto nazionale.
Il diritto europeo non solo impone obblighi agli Stati membri, ma attribuisce anche diritti ai singoli.