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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (CAPO DELLO STATO E SIMBOLO DELL'UNITA'…
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ART. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
CAPO DELLO STATO E SIMBOLO DELL'UNITA' NAZIONALE
E' INDIPENDENTE DAI PARTITI
DEVE SVOLGERE LA SUA ATTIVITA' IN MODO IMPARZIALE
NON DEVE PRENDERE LE PARTI NE DELLA MAGGIORANZA NE DELLA MINORANZA
RESTA IN CARICA PER SETTE ANNI
RIMANE IN CARICA ANCHE SE PARLAMENTO E GOVERNO CAMBIANO
IL PARLAMENTO PUO' ESSERE RIELETTO
COME SI DIVENTA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt. 55 c.2, 85]. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
Articolo 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'ELEZIONE
Articolo 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune
AVVIENE A SCRUTINIO SEGRETO
MAGGIORANZA QUALIFICATA NELLE PRIME TRE VOTAZIONI
MAGGIORANZA ASSOLUTA NELLE SUCCESSIVE
LA SUPPLENZA
Art. 86 In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi ...
QUANDO IL PR NON PUO' ASSOLVERE TEMPORANEAMENTE LE SUE FUNZIONI,QUESTE SONO ESERCITATE DAL PRESIDENTE DEL SENATO
I POTERI DI GARANZIA
VERSO LE CAMERE
INVIO DI MESSAGGI MOTIVATI
LA PROMULGAZIONE O IL RINVIO DELLE LEGGI APPROVATE
LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE
VERSO IL GOVERNO
NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E SU SUGGERIMENTO DI QUEST'ULTIMO I MINISTRI
EMANA I DECRETI LEGGE,I DECRETI LEGISLATIVI E I REGOLAMENTI GOVERNATIVI
AUTORIZZA IL GOVERNO A PRESENTARE I DISEGNI DI LEGGE AL PARLAMENTO
VERSO LA MAGISTRATURA
PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
NOMINA CINQUE GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
CONCEDE LA GRAZIA
VERSO IL CORPO ELETTORALE
INDIRE ELEZIONI E I REFERENDUM POPOLARI
ALTRI COMPITI
NOMINA CINQUE SENATORI A VITA
RATIFICA I TRATTATI INTERNAZIONALI
IL COMANDO DELLE FORZE ARMATE
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GUERRA
IL PRINCIPIO DELLA NON RESPONSABILITA'
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON E' RESPONSABILE PER GLI ATTI COMPIUTI NELL'ESERCIZIO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI,CHE SONO VALIDI SOLO SE CONTROFIRMATI DAI MINISTRI COMPETENTI
ATTI
ATTI SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI
COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRESIDENTE
NOMINA DEI SENATORI A VITA,GIUDICI DELLA CORTE ISTITUZIONALE,I MESSAGGI ALLE CAMERE,LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
FORMALMENTE PRESIDENZIALI
PROVVEDIMENTI EMANATI DAL PRESIDENTE SU INIZIATIVA DEL GOVERNO
AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE DISEGNI DI LEGGE, EMANAZIONE DI DECRETI LEGGE
CASI DI RESPONSABILITA'
PUNIBILE SE COMPIE REATI AL DI FUORI DELLA SUA FUNZIONE
REATI PRESIDENZIALI
ALTO TRADIMENTO
ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE
MESSO IN STATO D'ACCUSA DAL PARLAMENTO
GIUDICATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE