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PARLAMENTO (PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE (LE DUE CAMERE SI RIUNISCONO E…
PARLAMENTO
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LEGISLATURA
ART.61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni .
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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ART. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione
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