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COME SI FANNO LE LEGGI (LEGGI COSTITUZIONALI (PROCEDIMENTO AGGRAVATO PER…
COME SI FANNO LE LEGGI
LEGGI ORDINARIE
ITER(PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI UNA LEGGE)
DISCIPLINATA DALL'ARTICOLO 71 E 74
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [cfr. art. 87 c. 4], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [cfr. artt. 99 c. 3, 121 c. 2].
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art. 87 c.2] chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
DIVERSE FASI
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA
GOVERNO,SINGOLO PARLAMENTARE,CONSIGLI REGIONALI,CNEL,POPOLO(LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE)
LA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
ORDINARIO
COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE E SUCCESSIVA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE IN AULA
ABBREVIATO
COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTE(LA LEGGE NON PASSA IN AULA)
LA PROMULGAZIONE
IL PRESIDENTE DICHIARA CHE LA LEGGE E' STATA APPROVATA DALLE CAMERE E IMPONE L'OBBLIGO DI OSSERVARLA
IL PRESIDENTE, CON UN MESSAGGIO MOTIVATO PUO' RINVIARE LA LEGGE ALLE CAMERE(VETO SOSPENSIVO)
LA PUBBLICAZIONE
SULLA GAZZETTA UFFICIALE,SCOPO DI FAR CONOSCERE AI CITTADINI IL CONTENUTO DELLA LEGGE
ENTRATA IN VIGORE
QUINDICI GIORNI DOPO LA PUBBLICAZIONE
UNA LEGGE PUO' PERDERE D'EFFICACIA QUANDO:
UNA NUOVA LEGGE DISCIPLINA LA STESSA MATERIA
REFERENDUM ABROGATIVO
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
LEGGI COSTITUZIONALI
LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE
LEGGI COSTITUZIONALI(PER INTEGRARE LA COSTITUZIONE)
PROCEDIMENTO AGGRAVATO PER L'APPROVAZIONE
APPROVATA DUE VOLTE DA CIASCUNA CAMERA
RICHIESTA MAGGIORANZA QUALIFICATA (2/3)
SE MAGGIORANZA ASSOLUTA LA LEGGE PUO' ESSERE SOTTOPOSTA A REFERENDUM