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RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE (DIRITTO ODIERNO ((ESPANSIONE DELLA…
RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE
DEFINIZIONE
Insieme di obblighi giuridici che si impongono sullo Stato autore di un
ILLECITO INTERNAZIONALE
Nel d. internazionale è
unica
e comporta l'
obbligo di riparare il fatto illecito
D. INTERNAZIONALE TRADIZIONALE
Principio di
proporzionalità tra illecito e contromisura
Libertà
dello Stato offeso nel determinare la propria
reazione
Responsabilità collettiva
(eccezione: la
pirateria
)
Responsabilità
come
rapporto bilaterale
tra lo Stato offeso e lo Stato responsabile
DIRITTO ODIERNO
ESPANSIONE DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PERSONALE DELL'INDIVIDUO
R. DELLO STATO PER ATTI LECITI
attività non contrarie al diritto internazionale ma rischiose. Esempi:
Danni causati da
oggetti spaziali
sulla superficie terrestre o aeromobili in volo
Abbordaggio
da parte di navi di guerra di navi mercantili sospettate di esercitare la tratta degli schiavi, pirateria o altre attività proibite
Danni ambientali
causati da attività lecite nel territorio di uno Stato vicino
TENTATIVI E PROGETTI DI SISTEMATIZZAZIONE DELLA MATERIA
Progetto di articoli
della
CDI
DISTINZIONE TRA
RESP. ORDINARIA
Sogg. legittimato:
Stato leso
Danno necessario
OBBLIGHI
DELLO STATO RESPONSABILE
Cessare
subito
la violazione
Accedere in buona fede alle
proposte di soluzione pacifica
avanzate dallo Stato leso
Provvedere alla
piena riparazione
(restituzione in forma specifica/ riparazione per equivalente/ soddisfazione per danni non materiali)
PREVENTIVI DELLO STATO LESO
Può adottare
contromisure
, ma deve:
Notificare le sue pretese
allo Stato responsabile
Proporre un
procedimento pacifico di risoluzione della controversia
Sospendere le contromisure
non appena la controversia viene sottoposta a giudizio e il fatto illecito è cessato
ILLECITO INTERNAZIONALE
ELEMENTO SOGGETTIVO
IMPUTABILITÀ DELLA CONDOTTA AD UNO STATO
L'
individuo-organo
dello Stato deve aver
agito in qualità ufficiale
(anche
ultra vires
) e non a titolo privato
Se il comportamento è imputabile ad un
privato
, la
responsabilità
può essere
omissiva
prima fase della crisi degli ostaggi in Iran
Condizioni per una
condotta penale contro uno Stato
(sent. ICJ NIC v. USA e ICTY): l'individuo agisce
su
indicazioni dirette dello Stato
sotto
controllo diretto dello Stato
comportandosi
di fatto come organo dello Stato
ELEMENTO OGGETTIVO
:diamond_shape_with_a_dot_inside:
condotta, omissiva o commissiva, contraria ad una norma di diritto internazionale
DANNO MATERIALE O MORALE
anche pregiudizio alla dignità e onore dello Stato
ASSENZA DI CIRCOSTANZE CHE GIUSTIFICHINO LA CONDOTTA ANTIGIURIDICA
CAUSE CLASSICHE
Forza maggiore
caso delle indennità russe ottomane per la guerra del '77-'78 (1912)
Estremo pericolo
operazione Entebbe di Israele in Uganda (1976)
Stato di necessità
sospensione dell'Ungheria dei lavori sul Danubio (1998)
ALTRE CAUSE
Consenso dello Stato
Legittima difesa
Contromisure
ANTIGIURIDICITÀ DELLA CONDOTTA
contrarietà ad un obbligo internazionale che vincola lo Stato
RESP. AGGRAVATA
Sogg. legittimato:
tutti gli Stati
Violazioni gravi e sistematiche di
norme di diritto imperativo
Danno non necessario
(basta il
pregiudizio giuridico
)
DIRITTI E OBBLIGHI
AGGIUNTIVI
Prestare la
cooperazione per la cessazione dell'illecito
Non riconoscere la legittimità
delle situazioni derivanti dall'illecito
Non prestare aiuto o assistenza
allo Stato responsabile per il mantenimento della situazione
Gli obblighi dello Stato responsabile sono gli stesi, ma
verso l'intera comunità internazionale
Diritto di adottare
sanzioni collettive
Qualsiasi stato può offrire
garanzie
perché non si ripeta l'illecito
Qualsiasi Stato può chiedere la
riparazione del danno
per i soggetti lesi