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STRUTTURA DEL PARLAMENTO E LA SUA COMPOSIZIONE (La Costituzione detta…
STRUTTURA DEL PARLAMENTO E LA SUA COMPOSIZIONE
Il Parlamento italiano è un organo costituzionale, rappresentativo del popolo e legittimato democraticamente dal voto popolare, che dà diretta e immediata esecuzione alla Costituzione, esercitando funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali. Esso è posto al centro del sistema costituzionale.
Il Governo trae la fiducia da esso;
il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica e lo mette in stato di accusa;
il Parlamento elegge 1/3 dei membri della Corte costituzionale ed 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre ad altre designazioni in Commissioni e organismi amministrativi.
Il parlamento italiano, caratterizzato da un bicameralismo perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente, è articolato in due camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati, ma con la legge costituzionale del 19 ottobre 2020, sono stati ridotti a 400 nella prossima legislatura
Sede della Camera dei deputati è Palazzo Montecitorio.
Il sistema elettorale per la camera dei deputati prevede la suddivisione del territorio nazionale in 17 circoscrizioni elettorali, di dimensioni regionali e infraregionali. Nelle circoscrizioni 232 seggi sono assegnati a 232 collegi uninominali, tra cui 1 per la Valle d'Aosta e 6 per il Trentino Alto Adige, e 386 in collegi plurinominali. 12 seggi sono per la circoscrizione estero
Il Senato della Repubblica è formato da 315 membri, ma con la legge costituzionale del 19 ottobre 2020, sono stati ridotti a 200 nella prossima legislatura.
Del Senato fanno parte di diritto e “a vita” gli ex Presidenti della Repubblica, e 5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica (perché non possono essere presenti contemporaneamente in Senato più di cinque senatori di nomina presidenziale.)
Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma.
Per le elezioni al Senato della Repubblica che avviene su base regionale, il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni regionali. I 315 seggi sono distribuiti 6 nella circoscrizione estero, 116 in collegi uninominali di cui 1 nella circoscrizione Valle d'Aosta e 6 nella circoscrizione Trentino Alto Adige e 193 in collegi plurinominali.
Al Presidente della Repubblica spetta di indire le elezioni delle Camere e di fissarne la prima riunione (art. 61,1 comma Cost.).
Le camere si riuniscono in
seduta comune
nei casi di: elezione del Presidente della Repubblica, giuramento di fedeltà alla Repubblica, messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura ed elezione di 1/3 della Corte Costituzionale.
Il Parlamento dura in carica per 5 anni (legislatura), la loro durata può essere prorogata soltanto in caso di guerra e con legge. Le Camere possono essere sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica, con la controfirma del Governo come ruolo di controllo e dopo aver consultato i Presidenti delle Camere.
Lo scioglimento anticipato delle camere non può essere disposto negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale (semestre bianco) salvo che essi coincidono con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Lo scioglimento deve essere giustificato da oggettive esigenze istituzionali allo scopo di garantire un corretto funzionamento del sistema parlamentare
Si ricorre allo scioglimento nei casi di
crisi governativa irrisolvibile
, ovvero quando non si riesce a formare un governo che ottenga la fiducia del Parlamento. Quando le camere non sono in condizioni di lavorare per contrasto tra esse. Quando esiste un contrasto tra la composizione politica delle Camere e l'orientamento politico emerso nel paese.
Il presidente sceglie se sciogliere entrambe le camere o una sola di esse, il periodo di tempo in cui lo scioglimento deve avvenire
e con quale Governo in carica dovranno tenersi le nuove elezioni, se il governo gli ha presentato le dimissioni
I membri del Parlamento sono eletti dal popolo infatti le due Camere sono entrambe elette a suffragio universale e diretto
Elettorato attivo e passivo
Il diritto di
elettorato attivo
, (art. 48 Cost.) è attribuito ai cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età per l'elezione dei deputati, mentre per l'elezione dei senatori è previsto il raggiungimento di 25 anni di età (art. 58). L’incapacità elettorale comporta l’esclusione dall’elettorato attivo.
L’
elettorato passivo
spetta ai cittadini che abbiano compiuto 25 anni di età per la Camera dei deputati e 40 anni per il Senato.
Sono previste cause di
incompatibilità
,
ineleggibilità
ed
non candidabilità
L’
incompatibilità
non consente che un deputato/senatore possa ricoprire determinate cariche, deve optare per l’una o per l’altra. Dove sopravvenga una causa di incompatibilità si verifica la decadenza da parlamentare.
L'
ineleggibilità
non consente a determinate categorie di essere elette in Parlamento, ovvero:
Presidente di Giunta provinciale,
Sindaco di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti,
Capo e Vicecapo della Polizia,
Ispettore generale di pubblica sicurezza,
Capo di Gabinetto dei Ministri,
Commissario del Governo,
Prefetto,
Ufficiali superiori delle Forze armate
Magistrati, diplomatici, consoli e vice-consoli,
Impiegati presso governi esteri,
Coloro che sono vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, per concessioni di notevole entità economica e altre categorie in ragione della riscossione, di sovvenzioni statali.
La
non candidabilità
ovvero non possono candidarsi coloro che hanno subito condanne penali per gravi delitti o siano incorsi in misure di prevenzione per reati di stampo mafioso. La corte costituzionale ha ritenuto illegittima tale esclusione dove non ci sia sentenza definitiva.
La corte costituzionale ha ritenuto illegittima tale esclusione dove non ci sia sentenza definitiva.
L'accentuazione della contrapposizione tra maggioranza parlamentare e Governo, e minoranze presenti in Parlamento, esige maggiori tutele delle minoranze ed un rafforzamento del ruolo di controllo sull'operato del Governo e della maggioranza parlamentare
I deputati e i senatori rappresentano la nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi godono di alcune prerogative che mirano ad assicurare il corretto funzionamento delle Camere.
Indennità economica
ai parlamentari viene versata una somma di denaro periodica che comprende: rimborso spese, una vera e propria retribuzione e una diaria giornaliera. Hanno anche diritto ad un trattamento pensionistico.
Inviolabilità
I parlamentari non possono essere arrestati e sottoposti a misure restrittive senza l'autorizzazione della loro camera
Insindacabilità
I parlamentari non sono i responsabili per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni
La Costituzione detta alcune norme relative all'organizzazione e al funzionamento delle Camere
Le camere adottano i
regolamenti
a maggioranza assoluta dei suoi componenti e non sono sindacabili da nessun organo giurisdizionale, nemmeno dalla Corte Costituzionale. Essi disciplinano l'organizzazione interna, l'attività legislativa ed amministrativa.
Le camere godono di
autonomia finanziaria e contabile
. Ciascuna di esse approva il proprio bilancio e il proprio consuntivo sulla base di un fondo speciale erogato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le camere godono della
autodichia
cioè una potestà giurisdizionale domestica nei confronti dei propri componenti e si esclude l'intervento dei normali organi giurisdizionali
Le camere godono dell'
immunità della sede
in base alla quale è vietato agli agenti ed ufficiali della pubblica sicurezza di accedere agli edifici delle camere. L'attività di polizia interna è assicurata dagli organi interni di ciascuna camera.
Gli organi delle Camere sono:
Presidente del Senato
(Maria Elisabetta Alberti Casellati) è eletto per i primi due scrutini con la maggioranza assoluta dei componenti, al terzo scrutinio con la maggioranza assoluta dei votanti, al quarto scrutinio con il ballottaggio tra i più votati al terzo scrutinio. Esso sostituisce il Presidente della Repubblica nei casi di impedimento.
Segretari
supervisionano la compilazione e la lettura dei processi verbali delle sedute, le operazioni di voto e la regolarità dell'attività parlamentare.
Presidente della Camera dei Deputati
(Roberto Fico) eletto al primo scrutinio con la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Se non si raggiunge questa maggioranza, si procede ad altri scrutini: il secondo occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e il terzo occorre la maggioranza assoluta (metà più 1 dei votanti) dei votanti. Esso convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Vice Presidenti
aiutano i presidenti delle camere nello svolgimento dei lavori e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
Questori
supervisionano al cerimoniale e ai servizi interni, e anche al mantenimento dell'ordine pubblico e ai compiti di polizia.
Giunte
sono organi collegiali composti da parlamentari in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari
Commissioni
sono organi collegiali composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Possono essere
permanenti
o
speciali
Commissioni permanenti
(14 per ciascuna Camera), si occupano delle attività di formazione della legge e di funzioni consultive, di controllo e di indirizzo.
Commissioni speciali temporanee
vengono istituite di volta in volta in relazione a specifiche questioni.
La Costituzione (art. 82) prevede le
Commissioni di inchiesta
, attribuendo a ciascuna Camera la facoltà di istituirle su materie di pubblico interesse. Esse svolgono la loro attività con gli stessi poteri e con gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
La Costituzione prevede all' art. 126, comma 1, la
Commissione bicamerale per le questioni regionali
composta da 20 deputati e 20 senatori. Svolge funzioni di raccordo con il sistema delle autonomie territoriali.
Gruppi parlamentari
sono associazioni di parlamentari che si costituiscono all'interno di ciascuna camera per consentire alle forze politiche di svolgere le attività parlamentari.
I gruppi parlamentari sono collegati ai partiti politici. Ciascun deputato/senatore deve dichiarare entro due o tre giorni dalla prima seduta successiva alla sua elezione a quale gruppo politico intende iscriversi. Altrimenti viene iscritto al Gruppo misto.
Per la costituzione di un gruppo politico è richiesto il numero di almeno 20 deputati e 10 senatori. I presidenti delle camere possono autorizzare la formazione di gruppi con un numero di parlamentari basta che rappresentino un partito organizzato nel paese, che abbia presentato in almeno 20 collegi per la camera e in 15 regioni per il senato, proprie liste di candidati.
La Costituzione prevede che le Camere si riuniscono entro 20 giorni dall’elezione nel giorno stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica e di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre.
Possono essere convocate in via straordinaria su iniziativa del PDR, del presidente di ciascuna camera o di un terzo dei rispettivi componenti.
La
programmazione dei lavori delle Camere
(per sessioni bimestrali o trimestrali) avviene in base alla Conferenza dei Capigruppo, sotto la direzione del Presidente di assemblea. Il calendario e il programma dei lavori vengono approvati alla Camera dei deputati dai Presidenti dei gruppi che rappresentino i ¾ dei componenti della Camera e al Senato dalla totalità dei Presidenti dei gruppi. In mancanza essi sono predisposti alla Camera dei deputati dal suo Presidente per un periodo corrispondente ad una settimana e al Senato dal suo Presidente. Diventano operativi dopo la comunicazione all'Assemblea e alle Commissioni permanenti. La conferenza dei capi gruppo stabilisce anche il tempo a disposizione dei gruppi per la discussione degli argomenti.
La Costituzione (art. 64) prevede che le
deliberazioni
di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti dell'assemblea e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
Il voto espresso dai parlamentari può essere
palese
o
segreto
. Il voto può essere espresso nello scrutinio palese per alzata di mano, per appello nominale, per divisione nell’aula, con procedimento elettronico. Nello scrutinio segreto può essere espresso con procedimento elettronico o deponendo nelle urne una pallina bianca o una nera.
La regola è il voto palese. Si fa ricorso al voto segreto per le delibere che riguardano persone ovvero relative a principi e diritti sulle libertà, sui diritti della famiglia, sui diritti della persona umana, sulle modifiche ai regolamenti parlamentari.
Per la Camera dei deputati può essere richiesto per le leggi relative agli organi costituzionali dello Stato e agli organi delle Regioni, per le leggi elettorali, per l'istituzione delle commissioni di inchiesta.