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Responsabilità per danno da prodotto difettoso (categorie di difetto…
Responsabilità per danno da prodotto difettoso
Direttiva di riferimento
CEE n. 374/85
, recepita in Italia d. lgs. del 1988 ed inserita nel cod. consumo dall'art. 111 a 127 → si occupa della fase in cui il prodotto difettoso ha causato il danno, quindi il danno è elemento essenziale della fattispecie
danno di massa
bilanciamento tra due contrapposte
esigenze
: livello di protezione adeguato per il consumatore e la necessità di non gravare troppo sul produttore per non paralizzare il settore industriale
rilevanza della nozione di "
difetto
", implica un giudizio relativo tra economicità e pericolosità
considerando 1
: libera circolazione delle merci, a cui la protezione del consumatore è funzionale
considerando 2
: nuova fattispecie di responsabilità oggettiva del produttore, non occorre provare la sua colpa
definizione legislativa di "difettosità
" → art. 117 c.d.c., co. I n.3: "un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie". La nozione del legislatore europeo non è tripartita tra difetto di fabbricazione, informazione e progettazione, ma unica, anche se all'atto pratico tale tripartizione emerge nella fase di accertamento del difetto.
la direttiva è integrata dalla
direttiva n. 95/2001
sulla sicurezza dei prodotti → come il produttore può attuare misure idonee a prevenire il danno (direttiva complementare)
per implementare la sua funzione deterrente la normativa impone al produttore di monitorare il prodotto ed alcuni obblighi nel caso si presenti un pericolo (es. richiamare il prodotto)
la direttiva introduce una serie di esenzioni dalla responsabilità per il produttore che svuotano la responsabilità oggettiva a suo carico
Strumenti utilizzabili prima del 1985
disciplina del vizio della cosa
→ riparazione, sostituzione e riduzione del prezzo del bene, oppure risoluzione del contratto: è possibile chiedere il risarcimento a patto che il rivenditore abbia taciuto sul difetto
responsabilità extracontrattuale
→ l'utilizzatore deve provare la colpa del produttore e ciò risulta complicato dato che il produttore non è una persona fisica
la maggior parte dei sistemi europei applica l'art. 2043 c.c. con inversione dell'onere probatorio e presunta colpa del produttore, per venire incontro alle esigenze della vittima
Francia e Belgio hanno ritenuto di allargare le maglie della responsabilità contrattuale scavalcando il rivenditore: vizio della cosa venduta fondato sulla catena che lega produttore ed utilizzatore finale: questo serve ad eludere la prova della colpa (nella garanzia per vizi non si deve provare la colpa)
casi
caso Saiwa, 1964
→ l'attore e la moglie finiscono al pronto soccorso mangiando una scatola di biscotti avariata, per la prima volta la Cass. afferma che "
non è necessario provare la colpa del produttore, ma essa si desume dalle circostanze di fatto
"
USA sviluppano una disciplina specifica a partire dagli anni '40, dottrina della "
product liability
" → branca del diritto americano che si occupa dei danni causati dall'uso di un prodotto difettoso: impatta il produttore del bene, ma anche tutti coloro che lo distribuiscono ricavandone profitto oppure no
la disciplina nasce nel sistema giuridico statunitense, i primi casi sono alla fine dell'800: il giudice americano deve decidere tra tort law o responsabilità contrattuale, siamo in un periodo in cui nel common law non esiste un'idea generale di non provocare ad altri un danno e non c'è resp. civ., ma solo la "duty of care" e cioè l'obbligo di prendersi cura degli altri
problema della "
privity of contract
", cioè la regola per cui il contratto produce effetto solo tra le parti e non verso terzi, ciò impedisce di rivolgersi al produttore
casi (di
manufactoring defect
)
Winterrbottom vs. Wright, 1842
→ la corte rigetta la richiesta di risarcimento sulla base della privity of contract
MacPherson vs. Buik Motor Co., 1916
→ iene posta all'attenzione del giudice se esista duty of care del produttore verso l'acquirente: l giudice mette la fonte dell'obbligo di salvaguardare l'incolumità fisica altrui nella legge e non nel contratto, laddove sia possibile prevedere la colpa (quindi esiste una duty of care generale quando i danni siano prevedibili ed evitabili)
John Traynors, Escola vs. Coca cola bottlingo co., 1994
→ l'esigenza pubblica chiede che la responsabilità sia fissata su chi può più efficacemente ridurre i rischi di danno alla salute e alla vita, inerenti ad un prodotto difettoso immesso sul mercato: il produttore può prendere precauzioni, mentre il consumatore no
da questa sentenza si sviluppa la teoria del rischio di impresa, per cui l'impresa è responsabile per tutti i costi scaricati all'esterno
Restatement II on tort 1964, paragrafo 402a
→ responsabilità speciale per colui che, avendo prodotto merce difettosa, sia irragionevolmente pericoloso verso i consumatori: questa regola è applicata anche se il produttore ha esercitato ogni possibile cura nella preparazione e nella vendita del prodotto (responsabilità oggettiva senza colpa)
a seguito della pubblicazione del restatement II of tort si è sviluppato un settore, producendo un aumento di cause volte a sollevare la responsabilità del produttore attraverso il risk/utility test
Sindell c. Abbot Lab, 1980
→ tutte le case farmaceutiche che hanno messo in commercio una molecola dannosa sono responsabili solidalmente in base alla quota di mercato che possiedono (c.d. "market share liability")
sezione seconda del restatement III, 1992
→ un prodotto è difettoso se quando messo in circolazione contiene un difetto di fabbricazione, progettazione, o istruzioni e avvertimenti inadeguati (warning defect)
casi (di
design defect
)
criteri per capire se un'intera linea produttiva è difettosa: i)
expectation test
(vedere quali erano le aspettative dell'utilizzatore che ha subito il danno e quali quelle del consumatore in termini di sicurezza); ii)
risk/utility test
(bilanciamento costi e benefici)
categorie di difetto
manufactoring defect
→ il signolo prodotto si comporta diversamente da come voluto al momento della fabbricazione, sebbene siano state adottate le dovute precauzioni
design defect
→ messa in discussione l'intera concezione dei prodotti di quella serie: il danno è unreasonably dangerous quando il prevedibile rischio di danno posto dal prodotto avrebbe potuto essere evitato con l'adozione di un design alternativo (il design defect fa riferimento al risk/utility test come criterio di misurazione)
warning defect
→ difetto del prodotto per avvertenze o istruzioni inadeguate: l'informazione è modo utile al produttore per traslare la responsabilità sull'utilizzatore
criteri di attribuzione della responsabilità
art. 120 c.d.c.,
il danneggiato ha l'onere di provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno
→ la giurisprudenza per alleggerire la vittima dice che la prova non deve essere specifica, ma è sufficiente la presunzione (purché grave, precisa e concordante)
categorie di
giurisprudenza
casi in cui il danno è prevedibile ed evitabile
Cass. 2007, tintura per capelli & BGH (corte suprema tedesca) 2002 (osteoporosi della signora cogliona): il prodotto ha causato un danno che non doveva causare → nelle corti europee si applica un principio di autoresponsabilità con obblighi a carico della vittima del danno che non sia stata sufficientemente attenta: il giudice americano è più propenso a giustifcare la vittima negligente
casi in cui il danno è astrattamente prevedibile ma concretamente inevitabile
design defect: in Italia il giudice condanna il produttore anche se dimostra che non avrebbe potuto fare nulla, stessa cosa in Spagna, negli altri paesi è responsabilità oggettiva, perché il fatto che il produttore non abbia colpa non fa venir meno la legittima aspettativa dell'utilizzatore. Il problema in questo caso è quando il danno deriva da difetto di progettazione
casi in cui il danno è imprevedibile ed inevitabile per entrambe le parti