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IRRETROATIVITA' LEGGE PENALE (2° comma (parametro x successione leggi…
IRRETROATIVITA' LEGGE PENALE
Art.
2
divieto
applicaz. legge penale
fatti commessi
prima
della sua
entrata in vigore
1° comma
nessuno può essere punito x fatto
secondo
legge del tempo
in cui fu commesso
non costituiva reato
principio
irretroattività
2° comma
nessuno può essere punito x fatto
secondo
legge posteriore
non costituisce reato
se condanna, cessano esecuzione + effetti
abolizione
incriminaz. prima esistenti
parametro x
successione leggi penali
interesse protetto
modalità di aggressione bene
devono rimanere
identici
4° comma
legge
del tempo
in cui reato commesso e legge
posteriore
sono
diverse
applicazione
disposiz.
favorevoli
al reo
salvo
sentenza irrevocabile
disposizione più favorevole?
confronto fra norme in
concreto
risultati
dell'applicazione
situazione concreta
ogg. di giudizio
rapporto di continenza
se modifica norma preesistente da parte di legge posteriore
successione se
fattispecie successiva è
contenuta
nella precedente
legge successiva
amplia contenuto
di precedente
3° comma
conversione
pena detentiva
in
pecuniaria
se legge successiva la prevede per medesimo fatto di reato