Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
LA LIBERTA' DI COSTITUIRE UNA FAMIGLIA (FAMIGLIA IN SENSO AMPIO…
LA LIBERTA' DI COSTITUIRE UNA FAMIGLIA
ART. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
LA FAMIGLIA COME SOCIETA' NATURALE
LA FAMIGLIA E' CONSIDERATA COME PRIMA FORMA SOCIALE
LA FAMIGLIA LEGITTIMA
FAMIGLIA FONDATA SUL MATROMONIO
FAMIGLIA DI FATTO
LEGAMI FAMILIARI TRA PERSONE NON UNITE IN MATRIMONIO
FAMIGLIA IN SENSO AMPIO
FORME PARTICOLARI DI DIRITTI E OBBLIGHI
CONIUGIO
LEGAME TRA DUE PERSONE UNITE IN MATRIMONIO
FILIAZIONE
RAPPORTO TRA GENITORI E FIGLI
PARENTELA
RELAZIONE TRA FRATELLI
AFFINITA'
VINCOLO CHE LEGA IL CONIUGE AI PARENTI DELL'ALTRO CONIUGE
I CONIUGI HANNO GLI STESSI DIRITTI
ALTRI ARTICOLI DEDICATI ALLA FAMIGLIA
ART 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
ART 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
ART 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
L'AIUTO ALLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA
ART 30
E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE;INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
AGEVOLAZIONI FISCALI
GENITORI E FIGLI
DIRITTO-DOVERE DEI GENITORI DI MANTENERE,ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI