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LA LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE (ART. 2 (RICONOSCE I DIRITTI…
LA LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE
ART. 2
RICONOSCE I DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA.GARANTITI ANCHE ALLE FORMAZIONI SOCIALI
FAMIGLIA
ASSOCIAZIONI
SINDACATI
PARTITI
IL DIRITTO DI RIUNIRSI
ART, 17
I CITTADINI SONO LIBERI DI RIUNIRSI
IN UN LUOGO PRIVATO
SEDE DI UN PARTITO
ABITAZIONE PRIVATA
UN'IMPRESA
LUOGO PUBBLICO
CINEMA
TEATRO
PER QUALUNQUE FINALITA' E SENZA DARE PREAVVISO ALL'AUTORITA' PUBBLICA
LIMITI
PACIFICA SENZA ARMI
SE IN UN LUOGO PUBBLICO COME STRADE O PIAZZE OCCORRE UN PREAVVISO DI TRE GIORNI ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA
L'AUTORITA' PUO' VIETARLA PER MOTIVI DI SICUREZZA O DI INCOLUMITA' PUBBLICA
IL DIRITTO DI ASSOCIARSI
ART. 18
LA LIBERTA' DI COSTITUIRE UN'ASSOCIAZIONE E DI ADERIRVI,SENZA LA NECESSITA' DI ALCUNA AUTORIZZAZIONE
ASSOCIAZIONE:ORGANIZZAZIONE CON CARATTERE DI STABILITA',NELLA QUALE L'INTERESSE CHE ACCOMUNA GLI ASSOCIATI,PUO' ESSERE PERSEGUITO SOLO IN FORMA COLLETTIVA
LIMITAZIONI
ASSOCIAZIONI PER DELINQUERE
ASSOCIAZIONI SEGRETE
ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO SCOPI POLITICI MEDIANTE ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE MILITARE