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STATUTO BI (AMMINISTRAZIONE della BANCA: Organi centrali: (Consiglio…
STATUTO BI
ART.1 dello Statuto
Quale Banca Centrale della Repubblica Italiana, la BI è parte integrante del SEBC, svolge i compiti e le funzioni che le competono secondo lo STATUTO del SEBC.
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Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione del patrimonio la BI opera in autonomia e indipendenza, nel rispetto del principio della trasparenza
Assolve inoltre agli altri compiti attribuiti dalla legge e esercita attività strumentali alle proprie funzioni.
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Sede legale in RM, può avere filiali che si distinguono in Sedi e Succursali.
Il cap. della BI è di 7.500.000.000 rappresentato da 300.000 quote del valore nominale di 25.000 euro. Le quote possono essere detenute solo da banche, imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale e amministrazione centrale in Italia, enti e isitituti di previdenza ed assicurazione con sede legale in IT. Le quote di partecipazione sono dematerializzate.
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Filiali della Banca
SEDI
In ogni sede c'è un Consiglio di Reggenza. I Reggenti possono essere da 7 a 14. Sono nominati dal Consiglio Superiore su proposta del Governatore. I membri del consiglio Sup. sono di diritto Reggenti. Il Consiglio di Reggenza cura l'amministrazione della SEDE. La chiave della sagrestia di competenza dei reggenti è custodita presso la SEDE.
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DIRETTORI
La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna SEDE/Succursale è esercitata da un Direttore. I Direttori rappresentano la BI di fronte a terzi sia nei giudizi, negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.
OPERAZIONI della BANCA
Compie tutti gli atti e le operazioni per lo svolgimento dei compiti e degli obiettivi propri del SEBC. Può compiere atti e operazioni strumentali ai suoi compiti. Esercita il servizio di Tesoreria dello Stato secondo speciali Convenzioni.
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diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, che sia dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi