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SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE (dopo 20 g. dalla PUBBLICAZIONE dell'…
SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
dopo 20 g. dalla PUBBLICAZIONE dell'
ORDINANZA DI RIMESSIONE
Gazz. Uff.
HA inizio IL PROCESSO innanzi alla CORTE COSTITUZIONALE
DECISIONI PROCESSUALI
se la Q. risulta INAMMISSIBILE
ORDINANZA DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO
chiude il giudizio MA NON HA CARATTERE DEFINITIVO ( invito al giudice di colmare le lacune anche in relazione alla luc di nuove norme)
DECISIONI DI INAMMISSIBILITA
utilizzate dalla corte quando per motivi diversi le e precluso l'esame della questione nel merito
VARIANTE della decisione di inammissibilità è
PRONUNCE DI MANIFESTA INAMMISSIBILITA
sul piano formale e procedurale consente alla CORTE di pronunciarsi con ORDINANZA + camera di CONSIGLIO
sono efficaci NON SOLO nei confronti del giudice a quo ma di TUTTI I GIUDICI
NON PRECLUDONO LA RIFORMULAZIONE DELLA QUESTIONE ma a differenza dell ordinanza di RESTITUZIONE esse sono efficaci nei confronti NON SOLO DEL GIUDUCE A QUO MA DI TUTTI I GIUDICI che intendono RIPROPORRE LA MEDESIMA QUESTIONE
MOTIVI: la mancanza dei requisiti minimi necessari per la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale (carenza di legittimazione del giudice a quo, assenza del carattere di fonte primaria dell'atto impugnato); i vizi dell'ordinanza di rimessione (irrilevanza della questione per la decisione nel processo a quo o difetto di motivazione della questione, mancata indicazione delle disposizioni costituzionali o legislative di cui si afferma il contrasto); il fatto che non sia possibile una decisione senza sindacare l'opportunità delle scelte del legislatore
ORDINANZA: LA dichiarazione di manifesta INAMMISSIBILITA' consente alla CORTE di pronunciarsi con
ORDINANZA
anziche SENTENZA
ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA
essa è emanata A SEGUITO DI UN ESAME DEI MOTIVI DI INCOSTITUZIONALITA' quqlora la questione risulti palesemente inconsistente.
trattandosi di decisione nel merito PRECLUDE LA RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE AL GIUDEICE A QUO MA NON AGLI ALTRI GIUDICI
si tratta di una decisione di RIGETTO
se la Q. NON risulta INAMMISSIBILE
la
CORTE ESAMINA
i motivi di INCOSTITUZIONALITA proposti dal GIUDUCE ED EMANA 1 SENTENZA
LE
SENTENZE DI ACCOGLIMENTO
ED I RELATIVI EFFETTI GIURIDICI
sono composte da 3 parti :check:1 : IN FATTO; :check: 2 IN DIRITTO ; 3 :check: DISPOSITIVO
IN FATTO vengono riassunti i fatti che hanno determinato il sorgere della questione e le posizioni delle parti del processo a quo
IN DIRITTO la CORTE espone le ragioni della rilevanza e fondatezza o infondatezza in caso di rigetto della questione proposta
DISPOSITIVO la CORTE sintetizza il contenuto della questione
il
DISPOSITIVO delle sentenze di ACCOGLIMENTO
è PUBBLICATO SULLA G.U. o BOLLETTINO DELLA REGIONE)