accoglimento (art. 641 c.p.c.) → il giudice, se sussistono le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c., con decreto motivato ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639, nel termine di 40 gg. con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli art. 645 ss. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata; ex art. 642 c.p.c., inoltre, il giudice, su istanza di parte e qualora ricorrano i presupposti, può ingiungere al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione
notificazione del decreto (artt. 643 e 644 c.p.c.) → nel termine di 60 gg. dalla pronuncia: in caso di notifica tardiva il decreto diviene inefficace