Reddito di lavoro indipendente = le somme e i valori percepiti , al netto delle spese legali sostenute, anche se titolo risarcitorio, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla riduzione del rapporto di lavoro. La nozione non distingue però risarcimento del danno emergente e risarcimento di perdita del reddito, perciò le somme e i valori sono tassabili non perchè percepiti dal lavoratore per effetto di provvedimenti coattivi e esecutivi o transattivi ma solo se presentano connotati di redditi di lavoro dipendente o di somme sostitutive di reddito spettanti al lavoratore in relazione al progresso rapporto di lavoro.
Si escludono dall'imposta sul reddito il risarcimento dei danni riconosciuto al lavoratore per la perdita di reddito dipendente da invalidità permanente o da morte. Danno emergente per il lavoratore è ogni acquisizione patrimoniale avente la funzione di riparare una perdita patrimoniale sofferta in precedenza, ogni entrata correlata ad ogni forma di invalidità permanente, totale o parziale, per menomazioni fisiche, biologiche , alla professionalità, per danni morali, per perdita di chance. Intassabilità si può spiegare in ragione della totale estraneità dell'arricchimento in questione al rapporto di lavoro