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TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEGLI APPARTENENTI A MINORANZE…
TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO E
DEGLI APPARTENENTI A MINORANZE NAZIONALI
ONU
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (1948)
Documento non vincolante
Sancito il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo
Trattamento indifferenziato nei confronti delle minoranze nazionali (tutela negativa)
Incluso il principio di non discriminazione
PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966)
Documento vincolante
Trattamento differenziato nei confronti delle minoranze nazionali (tutela positiva)
3.
ART. 27
: riconosciuti i diritti individuali di coloro che sono cittadini di uno stato e appartengono a minoranze nazionali riconosciute dallo stato stesso. Tali diritti individuali possono essere esercitati collettivamente (diritti collettivi portano all'autodeterminazione)
4.
ART. 28
: prevede la formazione di un "comitato dei diritti dell'uomo", un comitato di controllo (18 membri)
5.
ART. 41
: prevede le modalità di intervento del comitato dei diritti dell'uomo
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI A MINORANZE NAZIONALI O ETNICHE, LINGUISTICHE E RELIGIOSE (1992)
Documento non vincolante
Trattamento differenziato (tutela positiva)
Coloro che appartengono a minoranze etniche o nazionali possono manifestare apertamente la loro cultura, esprimersi nella loro lingua madre, professare la propria religione
EUROPA
CSCE
DOCUMENTO DI HELSINKI (1975)
Documento non vincolante
Documento di carattere politico (fondamentale per il disarmo sul versante atomico)
Principio di condizionalità (si procederà al disarmo sul versante atomico se tu stato sottoscriverai questo documento impegnandoti a rispettare i diritti dell'uomo)
4.
ART. 7
: Sancito il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo. Viene qui incluso il principio di non discriminazione e la garanzia di diritti individuali esercitabili in gruppo.
SI tengono ogni anni INCONTRI SUI SEGUITI
DOCUMENTO DI VIENNA (1989)
Documento non vincolante
Documento di carattere politico
Meccanismo della dimensione umana.
Struttura del meccanismo della dimensione umana:
a. Gli Stati devono scambiarsi informazioni o rispondere alla richiesta di uno scambio di informazioni attraverso canali diplomatici.
b. Gli Stati coinvolti nello scambio di informazioni devono incontrarsi e discutere (incontri bilaterali).
c. Gli Stati facenti parti del CSCE possono essere notificati circa la questione sulla dimensione umana sollevata dagli Stati incontratisi bilateralmente.
d. Gli Stati incontratisi bilateralmente possono, se lo ritengono opportuno, fornire informazioni circa le informazioni date in risposta alla richiesta di informazioni.
DOCUMENTO DELLA RIUNIONE DI COPENHAGEN DELLA CONFERENZA SULLA DIMENSIONE UMANA DELLA CSCE (1990)
Documento non vincolante
Documento di carattere politico
Principio della condizionalità
Istituzionalizzato e rafforzato il meccanismo della dimensione umana (lo scambio delle informazioni avviene per iscritto, si deve rispondere alla richiesta di informazioni entro un massimo di 4 settimane, gli incontri bilaterali devono tenersi entro un massimo di 3 settimane)
2.
ART. 30
: Imposizione dello stato democratico e di diritto per la risoluzione delle questioni legate alle minoranze nazionali
3.
ART. 31
: diritti che spettano alle minoranze nazionali
4.
ART. 32
: diritti che spettano alle minoranze nazionali
DOCUMENTO DI MOSCA (1991)
Documento non vincolante
Documento di carattere politico
Istituzionalizzato ancora di più il meccanismo della dimensione umana (10 giorni massimi per rispondere alla richiesta di informazioni, una settimana al massimo per gli incontri bilaterali)
Introdotta la possibilità di avere un comitato di esperti (3/6 delegati è il numero che ogni stato può richiedere) che intervenga e verifichi la situazione sul campo
OSCE
ALTO COMMISSARIO PER LE MINORANZE NAZIONALI (1992)
Interviene su sua iniziativa in situazioni in cui la violazione dei diritti delle minoranze è palese. Tuttavia devono essere situazioni di pace e non di guerra.
CONSIGLIO D'EUROPA
CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI UMANI (CEDU) - 1950
Documento la cui sottoscrizione è obbligatoria per entrare a far parte del Consiglio d'Europa.
A tale documento fa riferimento la Corte di Strasburgo (si può far appello a questa corte una volta esperiti tutti i livelli di giustizia all'interno del proprio paese e solo per questioni che riguardano la violazione dei diritti umani)
Questa convenzione tutela i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo.
Trattamento indifferenziato nei confronti delle minoranze.
5.
ART. 14
: Principio di non discriminazione (non discriminazione anche sulla base dell'appartenenza nazionale)
CONVENZIONE QUADRO SUI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI (elaborata nel 1994, aperta alla firma dal 1995)
Documento vincolante che sancisce il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali
Contiene una serie di obblighi generali ai quali gli stati che hanno firmato e ratificato la convenzione quadro sono sottoposti nella tutela delle minoranze nazionali
Vengono ribaditi i diritti linguistici delle minoranze nazionali: rapporto della lingua minoritaria nella sfera pubblica e privata, toponomastica, mantenimento ed insegnamento della lingua minoritaria
Viene ribadita l'importanza della partecipazione politica delle minoranze
Viene ribadito il divieto alla secessione e il divieto alla violazione dei diritti umani
Viene inoltre reso esplicito un meccanismo di controllo che verifichi la concretizzazione di questi obblighi negli stati
RACCOMANDAZIONE N°285 DELL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (1961)
UE
TRATTATO DI AMSTERDAM (1999)
Riforma le istituzioni dell'UE in vista dell'allargamento
Viene ribadito che l'UE si fonda sul rispetto della libertà, della democrazia, dei diritti dell'uomo.
3.
ART.12
: principio di non discriminazione (non discriminazione anche sulla base dell'appartenenza nazionale)
4.
ART.13
: è previsto che l'UE intervenga nel caso in cui discriminazioni abbiano luogo (questa volta nell'elenco delle discriminazioni che prevedono l'intervento non compare quella su base nazionale)
CARTA DI NIZZA (2000)
1.
ART.21
: principio di non discriminazione (non discriminazione anche sulla base dell'appartenenza nazionale)
TRATTATO DI LISBONA (2007)
1.
ART.2
: L'UE si fonda anche sul rispetto dei diritti delle minoranze nazionali
TRATTATO DI ROMA (1957)
TRATTATO DI MAASTRICHT (1992)