Il decreto legge è un atto avente forza di legge, posto in essere dal Governo (e non dal Parlamento, come nel normale iter legislativo). L'iter può essere scavalcato con questo strumento soltanto in casi di emergenza, in via occasionale quindi. Se ad esempio c'è un'emergenza, e quindi la necessità di mettere in funzione una legge in brevissimo tempo (c'è un terremoto, bisogna organizzarsi di conseguenza con delle leggi che regolino l'emergenza) si fa un decreto legge, poiché la stesura di una legge porterebbe via troppo tempo.
Il decreto ha valenza di 60 giorni, poi il Parlamento lo deve convertire in legge, pena il decadimento del decreto (e degli effetti che il decreto ha prodotto).
Il problema sorse quando, in legislature passate, ratio del decreto venne snaturata: quando il decreto scadeva (decorsi i 60gg), se non si riusciva a convertire in legge, si stendeva un nuovo decreto, avente gli stessi contenuti del primo ( REITERAZIONE DEL DECRETO LEGGE).
Si mise fine a questa prassi con la legge 400/88. Si arrivò infatti a dire che il decreto va utilizzato in casi che si qualifichino come d'emergenza ed occasionali: se vincolo quindi è anche l'occasionalità, non si può ritenere occasionale un caso che si presenta per la seconda volta di seguito, e quindi non può essere regolato con decreto.