b)L'iter legis abbreviato. Nel caso dell'iter abbreviato la commissione legislativa non ha il solo compito di esaminare il progetto e riferire alla camera d'appartenenza, (commissione referente), ma deve approvarlo articolo per articolo, lasciando alla camera la votazione globale. In questo caso la commissione legislativa viene detta “deliberante”, appunto perché ha il compito specifico di decidere. L'iter legislativo abbreviato non può essere sempre utilizzato ecco le materie che in base all'art.72 della costituzione non consentono l'utilizzo dell'iter legis abbreviato: Le leggi costituzionali, per le quali è prevista una procedura apposita. Le leggi elettorali, troppo importanti per non essere discusse da tutto il parlamento. I decreti legislativi, che presuppongono una delega data dal parlamento al governo. La ratifica dei trattati internazionali che, impegnando la dignità stessa del paese di fronte ad altri stati richiedono una solenne risoluzione del parlamento. L'approvazione di bilanci e consuntivi, che costituisce un mezzo attraverso il parlamento da un giudizio politico sull'operato del governo.