-Costituzione scritta e Costituzione consuetudinaria La prima, Come si è già accennato, fa un piatto, che riunisce in un unico testo scritto i principi e le regole fondamentali del sistema di relazioni istituzionali e sociali che intende regolare, la seconda, invece, composta prevalentemente da Principe a regola in gran parte nati consolidati Grazia prassi è consuetudine che si sono mantenute nel tempo, ma in parte anche da attive Gees La TV si pensa all'esperienza costituzionale inglese caratterizzata da una sostanziale continuità che ha favorito la nascita e il consolidamento di regole consuetudinarie, cui nel tempo si sono affiancate anche regole scritte appartiene da Magna Carta del 1215.
Costituzione breve Costituzione lunga la prima si limita a porre una disciplina di carattere generale fatta più di principi e regole specifiche la seconda contenente invece un disciplinare più articolata ed analitica, nella quale i principi generali trovano già un loro primo svolgimento il che rafforza ovviamente la portata normativa della disposizione costituzionali.
- Costituzione flessibile e Costituzione rigida: la prima suscettibile di essere modificato comunque disattesa da un'altra Fonte normativa, a partire della legge e non prevalendo sia alcun meccanismo giuridico che ne assicuri La supremazia nell'ambito del sistema delle fonti, la seconda che invece tali meccanismi prevede procedimenti speciali e aggravati per la sua modifica i procedimenti di revisione costituzionale è sistemi di controllo della conformità della legge rispetto alla costituzione sistemi di giustizia costituzionale.
- Costituzione ELASTICA: con questa espressione ci si riferisce alla relativa adattabilità di determinate disposizioni costituzionali anche di tipo rigido al mutamento di situazioni di fatto che possono verificarsi nel tempo. una caratteristica del genere spesso è voluta per rendere opportunamente adattabile una Costituzione Il mutamento della realtà sociale e politica.
- Costituzione procedurale e Costituzione programmata la prima si limita essenzialmente a regolare l'esercizio del potere poteri pubblici e i modi di produzione del diritto le fonti di produzioni, La seconda si arricchisce con la previsione di disposizione che intendono orientare l'azione del pubblici poteri in funzione del raggiungimento di determinate finalità di carattere generale.
Infine dal punto di vista delle festività, ossia della sua reale capacità di reggono i comportamenti di soggetti privati di quelli pubblici, si può parlare di
-Costituzione formale,- La prima è rappresentata dalle insieme delle disposizioni contenute nel testo costituzionale.
- Costituzione vigente- La seconda è individuata in quella parte della Costituzione formale che risulta effettivamente operante in quelle terminato momento storico, Grazie all'Opera di colore che hanno il compito di dare attuazione dal legislatore, amministrazione, e giudici In specie quelli costituzionali, ci possono essere Infatti parti della Costituzione formale che non trovano immediata attuazione, Ma che non per questo perdono il loro carattere di norme costituzionali, la cui attuazione può essere sempre messa in atto.
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