14.1. Le cause previste nel trattato. Le cause di estinzioni dei trattati
Le cause di estinzione dei trattati possono dividersi in due categorie. anzitutto vi sono le cause che hanno il loro fondamento nell'accordo stesso, vale a dire della comune volontà delle parti. Seguono le cause delle consentono ad una parte di estinguere il trattato per propiziare iniziativa, invocando una causa esterna il trattato, come l'inadempimento, il cambiamento fondamentale delle circostanze o l'impossibilità sopravvenuta di esecuzione. L'estinzione del trattato e infine automatica, se sopravviene una regola incompatibile con Jus cogens.
L’art. 54 della convenzione riguarda l'estinzione che ha luogo in base alle disposizioni del trattato per scadenza del termine finale così il trattato della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio è scaduto Dopo 50 anni di vigenza del 23 luglio 1952 al 23 luglio del 2002, il sopravvenire alle condizioni sul risolutiva il numero delle parti di un trattato multilaterale scende al di sotto di un certo minimo o per l'esercizio del potere di denuncia in caso di Trattati bilaterali o di recesso in caso di Trattati multilaterali.
La denuncia è il recesso sono atti unilaterali, previsti da apposite clausole finali dei trattati internazionali, che attribuiscono alla dichiarazione di volontà di uno degli Stati contraenti l'idoneità a estinguere i trattati nei suoi confronti. alle clausole stabiliscono le modalità per la denuncia o il recesso è il tempi entro il quale Italia si producono i loro effetti, di regola non immediati.
Deve essere chiaro che se il Trattato contiene una clausola sulla denuncia o recesso, lo Stato parte che la utilizza per mettere fine al trattato nei suoi confronti, non è tenuto a dare alcuna giustificazione, ma è tenuto ad adempiere le condizioni eventualmente poste dalla clausola in oggetto.
In taluni casi si parla di recesso condizionato, quando la clausola finale relativa al recesso ne subordina l'esercizio all'esistenza di determinate condizioni, talvolta eccezionali, così limitando la discrezionalità sovrano dello Stato punto l'articolo 10 parte 1 del trattato sulla non proliferazione nucleare NTP del luglio 1968 stabilisce che ciascuno stato parte al diritto, nell'esecuzione della sua sovranità nazionale, Di recedere del trattato, 16 degli eventi straordinari, relativi alla materia del trattato, hanno pregiudicato i supremi interessi del suo paese.
Tale stato dovrà ratificare dal recesso a tutte le altre parti al trattato e al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 3 mesi prima. la notifica dovrà contenere una dichiarazione circa gli eventi straordinari che lo stato in questione ritiene abbiano pregiudicato i suoi interessi supremi.
14.2. I trattati privi di clausole espresse
La Convenzione di Vienna dato una posizione tendenzialmente negativa rispetto alla ammissibilità nell'esercizio di tali poteri. Il Trattato non puoi Infatti formare oggetto di una denuncia o di un recesso, A meno che non risulti che corrispondeva al intenzione delle parti a mettere la possibilità di una denuncia o di un recesso, oppure il diritto di denuncia di recesso possa essere dedotto del trattato art. 56 della convenzione.
Si è parlato a riguardo di Trattati denunciabili per loro natura, da identificare con quelli attraverso i quali lo Stato assume vincoli particolarmente caratterizzate sul piano politico, come i trattati di alleanza e di cooperazione militare. Lo Stato dello n'è uno di quei trattati che non prevedono il potere di recesso. la classe ha registrato un nuovo caso assimilabile in senso lato nel cesso, quello dell'Indonesia che nel 1965 si ritirò dal organizzazione per protestare contro l'elezione della Malesia a Membro non permanente del consiglio di sicurezza.
Avendo l'Indonesia è ripreso la sua partecipazione ai lavori del nonno per il 28 settembre 1966, il suo ritiro fu interpretato come assenza temporanea. in occasione dell' allontanamento dall’Indonesia, lì Italia invio il 13 maggio 1965, segretario generale una volta verbale sulle conseguenze dell'assenza della carta di disposizioni sul diritto dell'organizzazione, nella quale si faceva riferimento alla dichiarazione interpretativa contenuta nel rapporto del comitato ed approvato dalla Commissione prima della conferenza di San Francisco, Secondo la quale la facoltà di recesso deve a mettersi in circostanze essenziali.
14.3. L’abrogazione dei trattati
L'art. 54 della Convenzione di Vienna stabilisce che un trattato possa estinguersi in ogni momento, per consenso di tutte le parti accordo abrogativo. può accadere, ma si tratta di un'ipotesi eccezionale, che un accordo prevede espressamente, in una sua clausola come Unica sua causa estintiva all'accordo abrogativo tra le parti.
L'articolo 59 della convenzione disciplina l'abrogazione tacita, che si verifica quando tutte le parti di un trattato concluso solo successivamente un trattato avente per oggetto la stessa materia risulta dal Trattato posteriore che secondo la tensione delle parte la materia deve essere disciplinata dal Trattato medesimo, oppure se le disposizioni del passo successivo sono incompatibili con quelli del trattato precedente e a tal punto che è impossibile applicare contemporaneamente i due trattati abrogazione organica. si ricordi Quindi nei casi disciplina dell'articolo 30 della convenzione sulla successione del tempo di trattati in pari materia.
14.4. L’inadempimento
In altre ipotesi, l'estinzione di un trattato dipende dall'iniziativa di una sola parte, che adduce affondamento una causa esterna, di regola non contemplata dal trattato in questi casi, Le disposizioni della Convenzione di Vienna richiamando ormai consolidate del diritto interroga generale, ma ne precisano le condizioni di applicabilità contribuendo in tal modo alla certezza del diritto. la causa estintiva delle menate inadempimento, regolata dall'art. 60 della convenzione, corrisponde il principio generale del diritto inadimplenti non est il potere di provocare l'estinzione o la sospensione di un trattato nell'ipotesi di violazione del trattato stesso ad opera di una delle parti.
In ogni caso la norma generale il principio generale, secondo le preferenze, hanno trovato specificazioni in una norma concreta l'art.70 della convenzione di Vienna, la quale ha trovato un equilibrio tra l'esigenza di salvaguardare il rapporto tra le parti è stabilito al momento della conclusione del trattato e l'ammissibilità di una relazione reazione alla violazione del trattato consistente nella pretesa alla sua estinzione.
L'inadempimento ha messo come causa di estinzione, in quanto legittima alla parte lesa a denunciare il trattato, ma sono previsti dei limiti. Esso si configura anche come contromisura lecita in reazione all'illecito comportamento dell'altro contraente.
Il primo luogo art.60 esclude che l'inadempimento possa essere invocato in ogni ipotesi, quale che sia la norma violata, esige che la violazione sia sostanziale perché si possa giustificare l'estinzione del trattato. per violazione sostanziale di un trattato si intende Un ripudio del trattato non autorizzato dalla convenzione o la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o due scopo del trattato. La riduzione sostanziale di un trattato bilaterale ad opera di una delle parti è legittima quindi l'altra invocare la violazione come motivo di estinzione del trattato ogni sospensione totale o parziale delle sue applicazioni.
L'azione congiunta può portare all'estinzione o solo alla sospensione del trattato secondo la convenzione di Vienna, se vi è accordo di tutte le parti sia estinzioni, se non c'è accordo unanime, si porta avere solo la sospensione del trattato. Una violazione sostanziale di un trattato multilaterale ad opera di una delle parti legittima quindi le altre parti, operante di comune accordo, a sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione del trattato o a considerarlo estinto siano i rapporti fra sé e sé o lo Stato autore della violazione sia nei loro rapporti reciproci.
Una parte colpita in modo particolare della violazione può invocare quest'ultima come motivo di sospensione totale o parziale nella applicazione del trattato nei suoi rapporti con lo Stato autore della violazione, qualsiasi altra parte diversa dello Stato autore della violazione può invocare quest'ultima come motivo di sospensione totale o parziale delle applicazione del trattato, Per quanto riguarda settare trattate di tale natura che una violazione sostanziale della sua disposizione ad opera di una delle parti modifica radicalmente la situazione di ciascuna delle parti per ciò che riguarda l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del trattato. queste ipotesi si verifica in presenza di obblighi solidali.