La Convenzione di Vienna disciplina articoli 35 36 37 le ipotesi in cui un trattato creo obblighi o diritti per gli Stati terzi. In alcuni casi è, Infatti interviene Comunque il consenso dello Stato e strane, che perde la qualifica di terzo e diviene parte contraente, sia pure Pro parte e non per l'intero trattato, In altri casi invece è in gioco una norma generale del diritto internazionale riflessa nel trattato e, quindi efficace per i terzi dipende da tale norma e non dalla Klaus dalle clausole del trattato. Infine le disposizioni della Convenzione di Vienna su questa materia sono di carattere meramente strumentale, non sostanziale, si elimina Cioè a indicare con uno stato terzo può divenire titolare di un obbligo o di un diritto previsto da un trattato del quale non è parte contraente.
Secondo l'art. 35 per imporre un obbligo a un terzo stato occorre accettazione scritta dell'obbligo stesso da parte di questi. Il che vuol dire che il terzo Diventa parte all'accordo, almeno per la clausola contraente e l'obbligo e per tutte quelle correlate. così secondo l'art. 35 parte 2 della Carta delle Nazioni unite, anche uno stato non membro può sottoporre al consiglio di sicurezza ho l'assemblea generale una controversia e di cui esso sia parte, alla condizione di accettare preventivamente, ai fini di tale controverse, gli obblighi di regolamento Pacifico previsti dallo statuto. l'articolo 36 della convenzione concerne invece la visito di diritti.
In questo caso, Se uno stato terzo vuole escludere il beneficio di una disposizione contenuta in un in un trattato di cui non è parte contraente che lo rende titolare di un diritto, deve opporsi in modo espresso. Siamo quindi di fronte ad una sorta di silenzio assenso.
Non a caso l'articolo 38 della Convenzione di Vienna conclude la sezione 4 dedicata ai trattati a stati terzi, affermando che nessuna disposizione degli articoli da 34 a 37 impedisce che una regola enunciata in un trattato diventa obbligatoria o sia già obbligatoria per uno stato terzo in quanto regola consuetudinaria di diritto internazionale riconosciuta come tale.