Una forma semplificata particolare è allo scambio di nodi, previsto dall'art. 13 della convenzione, dove l'accordo risulta la dichiarazione di volontà contenuti indistinti documenti, ciascuno dei quali è da una parte contraente dire diretto all'altra. di regola, è lo stesso trattato che stabilisce, in una delle sue clausole finali, quale procedimento i contraenti hanno scelto per la conclusione del trattato.
Un esempio di clausola finale contenuto contattato da concludersi in forma solenne l'articolo 20 30 della convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione fiscale del 9 marzo 2976 il quale stabilisce, la presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.
La presente convenzione entrata in vigore alla data dello scambio di strumenti di ratifica. La conclusione della convenzione È intervenuta a Berna il 9 marzo 1976, lo scambio degli strumenti di ratifica il 27 marzo 1979 entrata in vigore nella stessa data dello scambio.
Viceversa, lo spagnolo per la soppressione della legalizzazione di atti dello stato civile 1993 contiene una cosa in favore della forma semplificata il presente accordo entrata in vigore dalla data della sua sottoscrizione. Qualora il Trattato non contenta una disposizione espressa a riguardo, la volontà dei Patti circa la procedura di stipulazione da seguire Andrea ricavata da elementi del caso.