Secondo l'articolo 87 della convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, l'alto mare aperto a tutti gli stati, costieri e senza litorale. la libertà dell'alto mare riguardano la navigazione, il sorvolo, la posa di cavi e condotte sottomarine, la costruzione di isole artificiali, alla pesca alla ricerca scientifica, tale Libertà devono essere esercitate tenendo nel debito conto gli analoghi interessi degli altri stati.
Secondo l'articolo 1 del trattato del 27 gennaio 1967 che ne regola l'esportazione e lo spazio atmosferico compresa la luna i corpi celesti, può essere, a parità di condizioni è In conformità con il diritto internazionale esplorato è utilizzato liberamente da parte di tutti gli stati senza alcuna discriminazione, per la libertà deve essere esercitata tenendo conto che l'esplorazione l'uso dello spazio, inclusa la ricerca scientifica, devono essere condotte per il bene e nell'interesse di tutti i paesi, senza riguardo alcuno al livello del loro sviluppo economico o scientifico, in quanto prerogativa dell'Inter intero genere umano.