In territorio in senso stretto la parte della superficie terrestre emergente dal mare, con il relativo sottosuolo fino alla profondità raggiungibile, quale delimita delimitato dai Trattati di frontiera con i stati con termini sono assimilabili al territorio e anche le acque interne, come fiumi, Laghi e mari interni, interamente circondate del territorio di uno stato, o che segna segnano il confine tra due o più stati limitrofi.
Poiché la sua terra generale diritti dello stato costiero sulle acque adiacenti, il concetto di territorio rientra il mare territoriale il quale secondo la consuetudine internazionale la convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982 non può estendersi oltre 12 miglia marittime a partire dal limite interno. estensione 12 miglia marine e misurata a partire dal limite interno del mare territoriale, che è costituito dalla linea costiera segnalata dalla bassa marea.
A partire dal 1977 limite interno, a partire dal quale misurata la larghezza del mare 33 italiano, coincide con le linee di base reti di chiusura delle baite naturali e storiche tracciate da 26 aprile - 177 numero 816. Il sistema delle linee di base lungo la penisola il 21 segmenti Sardegna rispettivamente in 10 a 7 segmenti, prodotto una notevole semplificazione del limite esterno del mare territoriale.
Gli altri poteri sono poi e titolate questi stati costieri chi è, In conformità al diritto internazionale del mare, costituito da zona economica esclusiva di 200 miglia marine superficie e Colonna d'acqua a partire dalla linea di base del mare territoriale e quindi per breve tratto coincidente con il mare territoriale. Si tratta di una zona Al di là del mare territoriale ed adesso adiacente.
I diritti alla giurisdizione dello stato costiero coesistono però con i diritti degli altri stati, dato che nelle zone economiche escluse si apre con una anche alcune libertà dell'alto mare navigazione, sorvolo e posa di cavi sottomarini, Mentre lì installazione di isole artificiali altri impianti a riservata è riservata lo Stato costiero.
Identificano quindi due aree marine con regime giuridico parzialmente diverso la prima riconosciuta a tutti gli stati costieri, entrano le 200.000 Marine dalle linee di base delle quali si misura al mare territoriale, La seconda potenziale, si estende oltre 200.000. Sulla prima lo stato costiero esercita diritti sovrani per l'esplorazione lo sfruttamento delle risorse naturali, solo seconda, sei sempre una volta le 200 miglia, i diritti dello stato costiero vanno temperati con gli interessi generali della comunità internazionale.
la convenzione di Chicago sulla versione civile internazionale del 7 dicembre 1944 gli stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio aereo al di sopra del suo territorio articolo 1. secondo l'articolo 3 del Codice della navigazione, è soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio italiano ed il relativo mare territoriale.
Va rilevato, in proposito che non esiste una delimitazione sancita dal diritto internazionale spazio atmosferico spazio extra-atmosferico, anche se il passaggio tra i due ambienti e fisicamente coincidente con una zona situata all'incirca a 100 km dalla superficie terrestre.