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3.1. Le nuove tendenze del diritto del mare (Nel caso relativo alla…
3.1. Le nuove tendenze del diritto del mare
Nel caso relativo alla piattaforma continentale Tunisia Libia, una clausola del compromesso, relativa al diritto applicabile alla controversia, chiedeva alla corte di pronunciarsi tenendo conto di tre fattori i principi e qui equitativi, le circostanze pertinenti proprie della regione, le nuove tendenze accettate dalla alla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Nella sentenza del 24 febbraio 1982, La corte ha annunciato i principi e regole del diritto internazionale applicabile alla delimitazione delle zone della piattaforma continentale appartenenti rispettivamente alla Tunisia e alla Libia nella regione di litigio, al numerato le circostanze pertinenti Di cui occorreva tenere conto alla fine di pervenire a una delimitazione equitativa e ha precisato il metodo pratico da utilizzare per la delimitazione.
Quanto le nuove tendenze La corte ha ritenuto di non poter applicare, poiché Esse rappresentavano uno stadio avanzato, ma non definitivo, che processo del processo di elaborazione di nuove norme di diritto internazionale del mare.
Ma questa conferenza non era ancora conclusa il progetto di convenzione del 28 agosto 1981 non ero ancora il testo file aperto alla firma degli stati partecipanti. in assenza di più precisa indicazione delle parti circa aspetti specifici dello sviluppo del diritto del mare da considerare obbligatorio nel loro rapporti bilaterali e titolo del specialist, La corte ha escluso di poter applicare criteri non ancora consolidati in norme giuridiche.
Secondo me può essere intesa anche come principio generale del diritto e norma generale nel diritto internazionale, applicabile per esempio nella delimitazione degli spazi marittimi. in tal caso, non si tratta di un giudizio ex aequo et bono, Ma si ricade nell'ambito dell'art. 38 parte 1 sempre nella sentenza del 1982 nel caso della piattaforma continentale La Corte afferma che .L'equità come concetto giuridico è un'emanazione diretta dell'idea di giustizia. il concetto legale di Equità Principio generale direttamente applicabile alla legge. l'applicazione di principi equi deve essere distinta da una decisione ex aequo et bono
3.3. L’arbitrato dell’Alpe Cravairola
Un altro caso significativo quello della religione ed arbitrato del 23 settembre 1874, relativa alla delimitazione definitiva della frontiera Italia svizzera, nel luogo denominato Alpi di Cravairola . In essa l'arbitro affermava che, a meno di stipulazione contrario nel compromesso di arbitrato, che nel caso non esistevano, l'attribuzione di un territorio ad uno Stato deve essere fondata su di lì sui diritti territoriali e basati sull'uso e l'occupazione piuttosto che su principi di opportunità e su considerazione di ordine economico sociale.
Si tratta di stabilire la frontiera tra Italia e Svizzera in una zona di montagna, la Alpe cravariola Dov'è la linea di confine è praticamente una linea retta, mentre per un tratto segna la linea spartiacque.
Tuttavia la regola consuetudinaria che fa coincidere la linea di frontiera con quelle dello spartiacque presenta numerose eccezioni, poiché le linee di confine Sono determinate anche tenendo conto di fattori storico politici non direttamente legati alla geografia fisica.
La sera insisteva sul fatto che il territorio conteso forse è molto più accessibile la Svizzera che ha l'Italia e che quindi potesse essere amministrato alle autorità svizzere in modo più conveniente e vantaggioso, essendo l'accesso da parte italiana possibile unicamente per tre mesi all'anno.
Inoltre, si osservava che i danni provocati dal irregolare quotazione di legname lungo i torrenti erano contratti a interesse della popolazione Svizzera e del suo territorio, e potevano essere prevenuti solo mediante applicazioni all'Alpe di Carola gli moderni metodi concernenti l'economia forestale la regolazione delle acque.
L'arbitro concludeva nel senso di far prevalere i titoli giuridici favorevole all'Italia sulle ragioni di convenienza e di mutuo interesse che consigliavano la cessione delle Alpi di cravariola alla svizzera. diceva pertanto che la linea di confine che separava il territorio italiano e quello svizzero doveva essere dovesse lasciare lo spartiacque dalla cima del pizzo quadro.
4.1. Il diritto internazionale non scritto. Gli elementi costitutivi della consuetudine
Il diritto internazionale non scritto costituisce l'elemento che riunisce a sistema il diritto internazionale, perché tra le norme consuetudinarie figurone le regole fondamentali della comunità internazionale, opponibile a tutti gli stati. L'art. 38 parte 1 d) dello Statuto della CIG definisce la consuetudine internazionale come prova di una pratica generale accettata come diritto.
Richiamo i due elementi costitutivi e tradizioni della consuetudine l'elemento obiettivo è materiale che consiste nel comportamento costantemente tenuto dai stati di fronte a certe situazioni repetitio facti è l'elemento psicologico, vale a dire il convincimento della doverosità giuridica del comportamento stesso opinio Juris sive necessitatis.
A fatto risultante dai due elementi si collega l'effetto di creare la norma consuetudinaria consuetudini introduttiva, di modificare il contenuto anche di abrogare la desuetudine.
La dottrina rigetta la configurazione della consuetudine Come accordo Tacito e accordo nel ritenere che l'elemento psicologico è un atto intellettivo, non volitivo, avente per oggetto la graduale formazione delle norme consuetudinarie ora applicazione una volta consolidata.
In passato, la dottrina ha considerato la consuetudine Come accordo tacito, realizzato attraverso manifestazione di volontà desumibili da fatti e comportamenti concludenti degli stati. tale impostazione è stata però abbandonata, per le complicazioni teoriche che comporta è perché non conforme al esperienza.
Diritto internazionale andrebbe trovato nella norma fatto un sunt servanda e, pertanto, tutte le norme internazionali avrebbero identica natura giuridica diritto particolare. La cosa tace tua base della consuetudine avrebbe limiti soggettivi ed efficace è vincolante sono gli stati che hanno effettivamente seguito quella condotta, mentre per gli altri sarebbe necessario supportare all'accettazione o riconoscimento delle norme così creati.
4.2. Il neo-consensualismo
C'è stata una fase nel secondo dopoguerra, tra gli anni 60 e 80, fino al crollo del muro di Berlino, in cui hanno ripreso vigore concezioni secondo le quali il consenso degli stati sarebbe rilevante Nella formazione delle consuetudini internazionali. in particolare, è stato avanzato l'argomento della mancata partecipazione di alcuni gruppi di stati al processo formativo della consuetudine internazionale per contestare la vigenza di talune norme o per proporre le esistenze di un ricambio del diritto.
Questo dibattito ha visto il tre maggiori gruppi di paesi all'epoca esistente paesi dell'area socialista, paesi in via di sviluppo e paesi occidentali industrializzati schierarsi su posizioni diverse. Sono stati gli Anni caratterizzati dalle Avvio del processo di codificazione del diritto internazionale, che è continuato, con Fortune alterne, fino agli anni Ottanta per poi subire una battuta d'arresto.
Contemporaneamente, la rilettura del diritto internazionale è stata fatta dall' assemblea generale attraverso l'adozione di numerosi dichiarazioni di principi, tra le quali spicca la dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli stati In conformità alla Carta delle Nazioni unite, contenuta nella risoluzione 26 25 del 1970 che riproduceva le regole consuetudinarie e norme della carta dell'ONU.