Procedura di autorizzazione paesaggistica (art. 146 e 149 Dlgs 42/2004)
L’autorizzazione paesaggistica
Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che, oltre al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento, richieda l’autorizzazione paesaggistica
Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi (art. 149)
•interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici