Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
3.1 IL RAPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 1 ((1) LE FUNZIONI E L'…
3.1 IL RAPPORTO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO 1
(1) LE FUNZIONI E L'ATTIVITÀ AMM.A
Fᴜɴᴢɪᴏɴᴇ ᴅɪ ᴀᴍᴍ.ᴇ ᴀᴛᴛɪᴠᴀ
:
esercizio, attraverso
moduli procedimentali
, dei
POTERI AMM.IVI
attribuiti dalla legge ad
apparati pubblici
al fine di
curare
, nella concretezza delle situazioni e rapporti giuridici con soggetti privati, l'
INTERESSE PUBBLICO
LE FUNZIONI
Fɪɴɪ ᴘᴜʙʙʟɪᴄɪ
e molteplicità di significati di
funzione
(
regolazione, amministrazione attiva, controllo
)
Fᴜɴᴢɪᴏɴᴇ ᴀᴍᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛɪᴠᴀ
: i compiti che la
legge
(
⬎
) individua come propri di un determinato apparato amministrativo, in coerenza con la finalità ad esso affidata. La legge a tal fine conferisce
attribuzioni
e distribuisce
competenze
.
Esempi
: L. istitutiva delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ('95), D.LGS. 112/98 di ridefinizione dei rapporti tra centro e periferia
L'ATTIVITÀ AMM.A
L'insieme di operazioni, comportamenti e decisioni posti in essere da una PA nell'esercizio di funzioni amm.ive.
PRINCIPIO DI DOVEROSITÀ
il mancato esercizio dell'attività può essere fonte di resp.
Attività amm.iva
≠ atto amm.ivo
Amm.e per atti
⇝ amministrazione di RISULTATO
Qual è il confine tra attività amm.iva e attività privata?
ATTIVITÀ AMM.IVA IN FORMA PRIVATISTICA
Attività amm.a
v.
ATTIVITÀ DI D. PRIVATO della PA
Volontà delle PA di
sottrarsi al regime di d. amm.ivo
A. amm.iva
in forma privatistica
/
attività
d'impresa di enti pubblici
(2) POTERE, PROVVEDIMENTO, PROCEDIMENTO
POTERE
Come categoria giuridica di teoria generale, come categoria sociologica
POTERE AMM.IVO
: attribuzione ad un apparato pubblico di una capacità speciale di diritto pubblico che si esprime nell'emanazione di provvedimenti produttivi di effetti giuridici nella sfera dei destinatari
Pᴏᴛᴇʀᴇ
ɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴛᴛᴏ
(elementi costitutivi del potere)
v.
ᴘᴏᴛᴇʀᴇ
ɪɴ ᴄᴏɴᴄʀᴇᴛᴏ
(o atto di esercizio del potere)
Iɴᴇsᴀᴜʀɪʙɪʟɪᴛà ᴇ ᴅᴏᴠᴇʀᴏsɪᴛà
ᴅᴇʟ ᴘᴏᴛᴇʀᴇ (elemento statico e dinamico)
ATTO E PROVVEDIMENTO
NO DEFINIZIONE LEGISLATIVA
Def. :flag-de:
ogni provvedimento, decisione o altra
misura autoritativa
emanata da un'
autorità amm.a
per
regolare un caso singolo
nel campo del d. pubblico, volta a produrre un
effetto giuridico diretto verso l'esterno
ART. 113 Cost.
(
atti della PA
)
Ogni
dichiarazione
di
volontà
, di
desiderio
, di
conoscenza
, di
giudizio
, compiuta da un soggetto della PA nell'esercizio di una potestà amministrativa
ATTI IMPUGNABILI
- la
teoria dell'atto amm.ivo
e la IV Sez. CdS - TU Leggi sul Consiglio di Stato (1924)
La tutela giurisdizionale amm.iva sussiste nei confronti di un atto emanato da un'autorità amm.iva, ritenuto
illegittimo
e
lesivo di una s.g.s. di un privato
(
interesse legittimo
).
DISCIPLINA GENERALE ᴅᴇʟ ᴘʀᴏᴄᴇᴅɪᴍᴇɴᴛᴏ ᴇ ᴅᴇʟʟ'ᴀᴛᴛᴏ ᴀᴍᴍ.ᴏ - L. 241/90
ART. 1, co. 1
bis
: norme di d. privato per gli
atti di natura non autoritativa
ART. 3:
obbligo di
motivazione
ART. 7:
obbligo di
comunicazione
ai soggetti coinvolti
Autoritarietà
ART. 2, co. 1:
dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
e interscambiabilità di
atto e provvedimento
Pʀᴏᴠᴠᴇᴅɪᴍᴇɴᴛᴏ ᴀᴍᴍ.ᴏ (ᴅᴇғɪɴɪᴢɪᴏɴᴇ)
:
subcategoria degli atti amm.i
,
manifestazione di volontà
, espressa dall'amm.e titolare del potere
all'esito di un procedimento
, volta alla
cura in concreto di un interesse pubblico
e tesa a produrre in modo
unilaterale
effetti giuridici nei rapporti esterni
con i soggetti destinatari.
PROCEDIMENTO
Una
sequenza
, individuata dalla
legge
,
di operazioni e di atti strumentali all'emanazione di un provvedimento
amm.ivo produttivo degli effetti giuridici tipici nei rapporti esterni.
ᴅᴇғ.
:flag-de: un'
attività di un'autorità amministrativa
avente
rilevanza esterna
, rivolta all'accertamento delle condizioni, alla preparazione e all'emanazione di un atto amministrativo o alla conclusione di un contratto di diritto pubblico.
Pʀᴏᴄᴇᴅɪᴍᴇɴᴛᴏ ʟᴇɢɪsʟᴀᴛɪᴠᴏ ᴇ ᴘʀᴏᴄᴇssᴏ
(3) RAPPORTO GIURIDICO AMM.O
Rapporto che intercorre tra PA che esercita un potere e il soggetto privato titolare di un interesse legittimo
Vɪsɪᴏɴᴇ ᴛʀᴀᴅɪᴢɪᴏɴᴀʟᴇ
: il rapporto
Staat-Untertan
esclude vincoli giuridici bilaterali
Vɪsɪᴏɴᴇ ᴍᴏᴅᴇʀɴᴀ
:
dialettica tra potere amm.o e interesse legittimo
in una relazione giuridica bilaterale che si sviluppa nel procedimento amm.o
TECNICHE DI PRODUZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI
NORMA
↓
FATTO
↓
EFFETTO GIURIDICO
Schema tipico delle situazioni riconducibili in termini di
Dɪʀɪᴛᴛᴏ sᴏɢɢᴇᴛᴛɪᴠᴏ / ᴏʙʙʟɪɢᴏ
(rapporti interprivati)
E' la norma stessa ad individuare in termini astratti gli elementi della fattispecie e l'effetto giuridico collegato
Eᴄᴄᴇᴢɪᴏɴɪ: ʀᴀᴘᴘᴏʀᴛɪ ᴅɪ sᴏᴠʀᴀ-sᴏᴛᴛᴏʀᴅɪɴᴀᴢɪᴏɴᴇ ɴᴇʟ ᴅ. ᴘʀɪᴠᴀᴛᴏ
Potestà
Diritto potestativo
NORMA
↓
FATTO
↓
POTERE
↓
EFFETTO GIURIDICO
TIPOLOGIE DI D. POTESTATIVI
STRAGIUDIZIALI
(Gᴇsᴛᴀʟᴛᴜɴɢsʀᴇᴄʜᴛᴇ)
Potere unilaterale e autosufficiente. La fase di
verifica giurisdizionale
è
ex post
su iniziativa del soggetto nella cui sfera giuridica si è prodotto l'effetto giuridico. Inversione tra posizione sostanziale e posizione processuale delle parti.
Rᴀᴘᴘᴏʀᴛɪ ɪɴᴛᴇʀᴘʀɪᴠᴀᴛɪ
: fondamento pattizio - potere sull'
an
Pᴏᴛᴇʀᴇ ᴀᴍᴍ.ᴏ
: fondamento nella norma di conferimento del potere -
senza precedenti rapporti
tra PA e privato - margini di discrezionalità
ESEMPI
Potere del datore di lavoro di licenziare per giusta causa o giustificato motivo
A NECESSARIO ESERCIZIO GIUDIZIALE
(Gᴇsᴛᴀʟᴛᴜɴɢsᴋʟᴀɢᴇʀᴇᴄʜᴛᴇ)
L'effetto giuridico presuppone, assieme alla
manifestazione di volontà
del titolare del potere, l'
accertamento giudiziale
che attesti la corrispondenza tra fattispecie astratta e concreta.
ESEMPI
Separazione giudiziale dei coniugi
Disconoscimento della paternità
Annullamento del contratto
Categoria di
d. soggettivi
che consistono nel potere di produrre un effetto giuridico mediante una
manifestazione unilaterale di volontà
da parte del titolare del potere
Tecnica che subordina la produzione dell'effetto giuridico ad una dichiarazione unilaterale di volontà da parte del titolare del potere