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IMPRENDITORE COMMERCIALE (art. 2195 c.c. è colui che esercita (un'…
IMPRENDITORE COMMERCIALE
art. 2195 c.c.
è colui che esercita
un' attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
un' attività bancaria o assicurativa
un' attività intermediaria nella circolazione dei beni
altre attività ausiliarie alle precedenti
un' attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
L'incapace di agire
può proseguire un'impresa commerciale, ma NON può iniziarla.
OBBLIGHI
Iscrizione nel registro delle imprese art. 2188 c.c.
Procedura d'iscrizione
Efficacia
Positiva
Negativa
Pubblicità dichiarativa
Tenuta delle scritture contabili
Strumento a tutela dei creditori
Hanno
efficacia probatoria
: sono mezzi di prova CONTRO l'imprenditore e, più raramente, a suo FAVORE
art. 2709 c.c.
S.c. OBBLIGATORIE
art.2214 c.c.
Soggezione alle procedure concorsuali
Liquidazione coatta amministrativa
Concordato preventivo
Amministrazione straordinaria
Fallimento
RAPPRESENTANTI
PROCURATORE: potere di rappresentanza speciale
COMMESSO: potere di rappresentanza molto limitato
INSTITORE: potere di rappresentanza generale (
art. 2203 c.c.
)